§ 2.2.127 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 29.
Disposizioni urgenti per il personale dell'area dirigenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:05/09/1997
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 2.2.127 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 29.

Disposizioni urgenti per il personale dell'area dirigenziale.

(B.U. 11 settembre 1997, n. 37 - S.S. n. 8).

 

Art. 1.

     1. In attesa di poter procedere alla definizione, secondo le nuove procedure previste dalla normativa regionale di adeguamento ai principi di riforma desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, degli aspetti economici relativi al biennio contrattuale 1996-1997 per il personale con qualifica di dirigente, è attribuito al personale medesimo il seguente beneficio a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il suddetto biennio, in coerenza con i contenuti dell'accordo nazionale sottoscritto nel luglio 1993.

     2. Al personale regionale con qualifica di dirigente in servizio alla data dell'1 gennaio 1996 e successiva è corrisposto un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure di seguito indicate:

     a) dall'1 gennaio 1996: lire 333.000;

     b) dall'1 gennaio 1997: un ulteriore importo di lire 239.000.

     3. I suddetti importi vengono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e rientrano nella base imponibile per la determinazione delle misure delle indennità dirigenziali calcolate ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

     5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.561 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.133 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.214 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 550, la spesa complessiva di lire 4.038 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.832 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.103 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 8800 e la spesa complessiva di lire 3.103 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.343 milioni per l'anno 1997 e di lire 880 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, cui si provvede mediante storno dal capitolo 8805 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 2.

     1. Il contratto collettivo del personale regionale relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, nonché quello relativo al quadriennio giuridico 1994-1997 sono stipulati, per la parte pubblica da una delegazione di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esperti in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratti di lavoro o in materia finanziaria e, per la parte sindacale, da una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

     2. Restano salvi in ogni caso gli atti conclusivi delle trattative svolte dalla delegazione composta dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e dal Ragioniere generale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino sottoscritti in esito al completamento dell'iter procedimentale, relativamente all'area non dirigenziale.

     3. [1].

     4. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. Integra l'art. 62 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.