§ 2.2.79 - Legge Regionale 23 agosto 1984, n. 38.
Norme integrative e modificative della legge regionale 23 agosto 1982, n, 63, concernente «Disposizioni per gli organi collegiali operanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:23/08/1984
Numero:38


Sommario
Art. 3.      Gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, così come aggiunto con il precedente articolo 1 e dall'articolo 4 bis - esclusi gli oneri di cui [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.79 - Legge Regionale 23 agosto 1984, n. 38.

Norme integrative e modificative della legge regionale 23 agosto 1982, n, 63, concernente «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale».

(B.U. 24 agosto 1984, n. 78).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     Gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, così come aggiunto con il precedente articolo 1 e dall'articolo 4 bis - esclusi gli oneri di cui al comma successivo - della citata legge regionale n. 63/1982, così come inserito con il precedente articolo 2, fanno carico al capitolo 1721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di complessive lire 250 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1984 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Gli oneri connessi ai compensi previsti dall'articolo 2, primo comma, e 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, dovuti in applicazione del citato articolo 4 bis della medesima legge regionale, fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di complessive lire 30 milioni, suddiviso in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     All'onere complessivo di lire 280 milioni di cui ai precedenti primo e secondo comma, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Sui precitati capitoli 1721 e 1716 vengono, altresì, iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, rispettivamente di lire 50 milioni e di lire 10 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento - di pari importi - dal medesimo capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norme rispettivamente aggiuntive dell'ultimo comma dell'art. 2 e dell'art. 4 bis alla L.R. 23 agosto 1982, n. 63.