§ 2.1.44 - Legge Regionale 22 gennaio 2001, n. 1.
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:22/01/2001
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità).
Art. 2.  (Disposizione di prima applicazione).


§ 2.1.44 - Legge Regionale 22 gennaio 2001, n. 1.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità.

(B.U. 24 gennaio 2001, n. 4).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità). [1]

 

     Art. 2. (Disposizione di prima applicazione).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 trovano prima applicazione per gli interventi di solidarietà per le popolazioni del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria, colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2000.

 

 


[1] Sostituisce il quarto comma, art. 9 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.