§ 2.1.39 - Legge Regionale 22 aprile 1993, n. 16.
Modificazioni della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:22/04/1993
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. In deroga all'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42, la disposizione dell'articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 1 della [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.39 - Legge Regionale 22 aprile 1993, n. 16.

Modificazioni della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42.

(B.U. 26 aprile 1993, n. 27 - Suppl. straord.).

 

Art. 1.

     1. In deroga all'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1992, n. 42, la disposizione dell'articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 1 della medesima legge regionale n. 42/1992, nella parte concernente il numero degli Assessori supplenti trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.