Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 06/03/1987 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. 1. La durata dell'Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con l'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, [...] |
Art. 2. 1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.1.23 - Legge Regionale 6 marzo 1987, n. 7. [1]
Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. 7 marzo 1987, n. 30).
1. La durata dell'Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con l'articolo 6 della
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, secondo e terzo comma, della
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della