Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 29/10/1996 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: |
Art. 2. 1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 52/1980, è aggiunto il seguente: |
Art. 3. 1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980, come introdotto dall'articolo 2, è aggiunto il seguente: |
Art. 4. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 35/1996, in sede di prima applicazione della medesima legge regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, la [...] |
Art. 5. 1. All'articolo 13 della legge regionale 35/1996, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: |
§ 1.2.56 - Legge Regionale 29 ottobre 1996, n. 44.
Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 52 e 26 agosto 1996, n. 35, in materia di personale dei gruppi consiliari.
(B.U. 30 ottobre 1996, n. 44).
1. All'articolo 4 della
(Omissis).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
1. Dopo l'articolo 7 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 7 bis della
(Omissis).
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della
1. All'articolo 13 della
(Omissis).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della