Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 13/01/1992 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni di capo della segretaria di un gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e che continuano [...] |
Art. 3. 1. L'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 1993 e del [...] |
§ 1.2.43 - Legge Regionale 13 gennaio 1992, n. 1.
Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari.
(B.U. 14 gennaio 1992, n. 4).
1. L'articolo 4 della
(Omissis) [1].
1. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni di capo della segretaria di un gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e che continuano a svolgere tali mansioni, si applicano, fino al termine della VI legislatura, le disposizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, della
1. L'articolo 3 della
(Omissis) [2].
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
[1] Norma inserita nei testi delle leggi originarie.
[2] Vedi nota che precede.