Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 22/08/1991 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad applicare nei confronti dell'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui agli [...] |
Art. 2. 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura all'Associazione di cui all'articolo 1 i supporti organizzativi necessari all'espletamento delle funzioni statutarie. |
Art. 3. 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi gli oneri finanziari relativi, affidare all'Associazione di cui all'articolo 1 l'attuazione di [...] |
Art. 4. 1. Gli oneri previsti dall'articolo 3 fanno carico ai capitoli 1, 222 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno [...] |
Art. 5. 1. La legge regionale 23 agosto 1984, n. 40, è abrogata. |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 1.2.40 - Legge Regionale 22 agosto 1991, n. 33.
Norme riguardanti la «Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».
(B.U. 23 agosto 1991, n. 107).
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad applicare nei confronti dell'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura all'Associazione di cui all'articolo 1 i supporti organizzativi necessari all'espletamento delle funzioni statutarie.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi gli oneri finanziari relativi, affidare all'Associazione di cui all'articolo 1 l'attuazione di studi, manifestazioni, convegni, conferenze ed altre iniziative socio culturali rientranti tra i compiti d'istituto della Regione.
1. Gli oneri previsti dall'articolo 3 fanno carico ai capitoli 1, 222 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno finanziario 1991, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
1. La
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.