§ 1.2.24 - Legge Regionale 3 maggio 1983, n. 34.
Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 - «Legge elettorale regionale» e successive variazioni e aggiunte.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:03/05/1983
Numero:34


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.24 - Legge Regionale 3 maggio 1983, n. 34. [1]

Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 - «Legge elettorale regionale» e successive variazioni e aggiunte.

(B.U. 4 maggio 1983, n. 48).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 91 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 28.

[2] Norma modificativa dell'art. 11 della L.R. 27 marzo 1968, n. 20.

[3] Norma sostitutiva dell'art. 51 della L.R. 27 marzo 1968, n. 20.