§ 6.2.33 - Legge Regionale 23 aprile 1998, n. 14.
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1998 e Bilancio pluriennale 1998-2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:23/04/1998
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge (Tabella n. 1), è approvato in Lire 36.845.420.903.995 in termini di [...]
Art. 2.      1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno [...]
Art. 3.      1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge (Tabella n. 2), è approvato in Lire 36.845.420.903.995 in termini di [...]
Art. 4.      1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto [...]
Art. 5.      1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge.
Art. 6.      1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente [...]
Art. 7.      1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 32 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso [...]
Art. 8.      1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi [...]
Art. 9.      1. A norma del primo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli stati di [...]
Art. 10.      1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai documenti di [...]
Art. 11.      1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio [...]
Art. 12.      1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di Capitoli di spesa, 02720 e 02721, 02725 e 02726, 02730 e 02731, 04480 e 04485, 10615 e 10616, 13035 e 13036, 18007 e 18014, [...]
Art. 13.      1. A norma dell'art. 38, quarto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai Capitoli di [...]
Art. 14.      1. Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di legge regionali in corso di approvazione sono iscritti sui Capitoli di spesa nn. 86100, 86150, 86350, 86400, 86450, 86500, [...]
Art. 15.      1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1998 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è [...]
Art. 16.      1. A norma dell'art. 54 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate [...]
Art. 17.      1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1998 entro i [...]
Art. 18.      1. E' autorizzata l'applicazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 1998 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 1997 per l'ammontare di Lire [...]
Art. 19.      1. A norma dell'art. 42 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per [...]
Art. 20.      1. A norma dell'art. 25, terzo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, le Sezioni Dipartimentali di spesa sono disposte nel seguente ordine:
Art. 21.      1. A norma dell'art. 4, terzo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni è approvato il Bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 1998-2000 nel [...]
Art. 22.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua [...]


§ 6.2.33 - Legge Regionale 23 aprile 1998, n. 14.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1998 e Bilancio pluriennale 1998-2000.

(B.U. n. 60 del 24 aprile 1998).

 

Art. 1.

     1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge (Tabella n. 1), è approvato in Lire 36.845.420.903.995 in termini di competenza ed in Lire 38.168.687.828.969 in termini di cassa.

 

     Art. 2.

     1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1998.

 

     Art. 3.

     1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge (Tabella n. 2), è approvato in Lire 36.845.420.903.995 in termini di competenza ed in Lire 38.168.326.016.199 in termini di cassa.

 

     Art. 4.

     1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 57 e 58 della legge regionale di contabilità.

     2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.

 

     Art. 5.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge.

 

     Art. 6.

     1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al Cap. 85100 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 7.

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 32 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 1998 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in Lire 620.000.000.000 [1].

     2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al Cap. 85300 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione di Consiglio regionale non soggetta a controllo.

 

     Art. 8.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 6, nonché a nuovi capitoli di spesa, per le finalità e nei limiti di cui all'art. 33 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

     2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al precedente comma 1, iscritto in bilancio al Capitolo 85200, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

 

     Art. 9.

     1. A norma del primo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio 1998 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da regolamenti comunitari.

 

     Art. 10.

     1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai documenti di programmazione finanziaria, per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico- finanziari del bilancio.

     2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui al successivo art. 14.

     3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

 

     Art. 11.

     1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al successivo art. 14.

     2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

 

     Art. 12.

     1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di Capitoli di spesa, 02720 e 02721, 02725 e 02726, 02730 e 02731, 04480 e 04485, 10615 e 10616, 13035 e 13036, 18007 e 18014, 18010 e 18011, 18168 e 18169, 18172 e 18173, 20078 e 20079, 20080 e 20081, 22150 e 22151, 25673 e 25674, 43100 e 43105, 43110 e 43115, 43229 e 43230, 68232 e 68234, 68236 e 68238, 70543 e 70545, 72640 e 72641, 75120 e 75121, 75160 e 75161, 75210 e 75211, 75213 e 75214, 75300 e 75301, 75400 e 75402, 75404 e 75406, 75408 e 75410, 78100 e 78101, 78595 e 78596 ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di II grado - Acquisto di beni e servizi, trasferimenti - è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di spesa, in deroga al disposto dell'art. 39, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche [2].

 

     Art. 13.

     1. A norma dell'art. 38, quarto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai Capitoli di spesa delle partite di giro nn. 91048, 91050, 91053, 91055, 91057, 91060, 91070, 91090, 91118, 91120, 91132, 91150, 91160, 91289, 91306, 91312, 91316, 91400, 91410 in corrispondenza con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

 

     Art. 14.

     1. Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetti di legge regionali in corso di approvazione sono iscritti sui Capitoli di spesa nn. 86100, 86150, 86350, 86400, 86450, 86500, 86600, 86610, 86620, 86700 distintamente secondo le esigenze di specificazione di cui all'art. 26, terzo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, e sono utilizzati nel corso dell'esercizio di competenza o nell'esercizio immediatamente successivo secondo quanto stabilito dagli articoli 34 e 35 della predetta legge.

     2. Gli elenchi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al bilancio forniscono la indicazione analitica dei progetti di legge regionali che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso dell'esercizio.

 

     Art. 15.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1998 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla Legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 16.

     1. A norma dell'art. 54 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Lire 20.000.

 

     Art. 17.

     1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1998 entro i limiti di cui al quarto comma dell'articolo 41 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Lire 651.000.000.000 [3].

     2. [Sono altresì rinnovate per l'esercizio 1998 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Lire 325.000.000.000 già autorizzati dall'art. 16 della L.R. 24 aprile 1997, n. 8 come modificato dall'art. 7 della L.R. 11 novembre 1997, n. 38, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 1997. Tale rinnovo di autorizzazione fa riferimento, per quanto concerne le spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo, alla dimostrazione di cui alle Tabelle M ed M1, allegate alla presente legge] [4].

     3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 10% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

     4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

     5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

     6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

     7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 155.443.764.059 a partire dall'esercizio finanziario 1999 e fino all'esercizio finanziario 2013 [5].

     8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1999.

     9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

     10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

 

     Art. 18.

     1. E' autorizzata l'applicazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 1998 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 1997 per l'ammontare di Lire 1.291.547.883.566 [6].

 

     Art. 19.

     1. A norma dell'art. 42 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 20.

     1. A norma dell'art. 25, terzo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, le Sezioni Dipartimentali di spesa sono disposte nel seguente ordine:

     Sezione 1 - Servizi degli Organi Istituzionali

     Sezione 2 - Dipartimento I - Bilancio e Programmazione

     Sezione 3 - Dipartimento II - Attività produttive

     Sezione 4 - Dipartimento III - Servizi del territorio

     Sezione 5 - Dipartimento IV - Sicurezza sociale

     Sezione 6 - Dipartimento V - Cultura, Scuola, Formazione professionale e Tempo libero

     Sezione 7 - Oneri non ripartibili.

 

     Art. 21.

     1. A norma dell'art. 4, terzo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni è approvato il Bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 1998-2000 nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 22.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Per l'aumento del fondo di riserva di cassa vedere quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 6 novembre 1998, n. 36.

[2] L'elenco dei capitoli di spesa è stato così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 1998, n. 36.

[3] Importo aumentato di Lire 40.000.000.000 dall'art. 7, comma 1, della L.R. 6 novembre 1998, n. 36.

[4] Disposizioni soppresse dall'art. 7, comma 2, della L.R. 6 novembre 1998, n. 36.

[5] Onere ridefinito in Lire 110.052.910.825 dall'art. 7, comma 3, della L.R. 6 novembre 1998, n. 36.

[6] Cifra rideterminata in Lire 1.257.761.529.256 dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 1998, n. 36.