§ 5.4.6E - L.R. 3 aprile 2002, n. 6.
Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 “Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:03/04/2002
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'art. 2 della L.R. n. 50 del 1996.
Art. 2.  Modifiche all'art. 5 della L.R. n. 50 del 1996.
Art. 3.  Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 50 del 1996.
Art. 4.  Modifiche all'art. 2 della L.R. n. 18 del 1996.
Art. 5.  Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 18 del 1996.
Art. 6.  Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 18 del 1996.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 5.4.6E - L.R. 3 aprile 2002, n. 6.

Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 “Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20” e alla L.R. 14 giugno 1996, n. 18 “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”.

(B.U. n. 50 del 4 aprile 2002).

 

Capo I

 

Art. 1. Modifiche all'art. 2 della L.R. n. 50 del 1996.

     1. L'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifiche all'art. 5 della L.R. n. 50 del 1996.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 50 del 1996 è inserito il seguente comma 1 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 50 del 1996.

     1. Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 50 del 1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo II

 

     Art. 4. Modifiche all'art. 2 della L.R. n. 18 del 1996.

     1. L'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 18 del 1996.

     1. Il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 18 del 1996.

     1. Il comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.