§ 5.2.20 – L.R. 27 gennaio 1986, n. 3.
Istituzione della commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/01/1986
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Commissione.
Art. 2.  Compiti della Commissione.
Art. 3.  Composizione della Commissione.
Art. 4.  Autonomia della Commissione.
Art. 5.  Funzionamento della Commissione.
Art. 6.  Rapporti di collaborazione.
Art. 7.  Segreteria della Commissione.
Art. 8.  (omissis)
Art. 9.  Norma transitoria. 1. In sede di prima applicazione della presente legge è confermata per il primo triennio la Commissione istituita e nominata con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo [...]


§ 5.2.20 – L.R. 27 gennaio 1986, n. 3. [1]

Istituzione della commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna.

(B.U. 30 gennaio 1986, n. 10).

 

Art. 1. Istituzione della Commissione.

     1. E' istituita la Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna.

     2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti e iniziative riguardanti la condizione femminile per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.

     3. La Commissione, al medesimo fine di cui al precedente comma, può anche formulare proposte e osservazioni.

 

     Art. 2. Compiti della Commissione.

     1. La Commissione formula alla Giunta regionale proposte e osservazioni su ogni questione attinente alle finalità della presente legge. In particolare, al fine di affermare la piena dignità dalla donna, la Commissione:

     a) presenta proposte di adeguamento di revisione o di adozione di atti legislativi e amministrativi;

     b) predispone progetti tesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di istruzione e di avanzamento professionale e di carriera delle donne;

     c) propone ogni iniziativa utile a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia, in particolare nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli, nonché tesa a rendere compatibile tale esperienza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;

     d) predispone la relazione sulla condizione femminile, che la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale;

     e) propone la promozione di indagini e ricerche sulla condizione della donna in Emilia-Romagna, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;

     f) formula osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione, in Consiglio regionale di atti legislativi e amministrativi;

     g) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché sulle condizioni di impiego delle donne;

     h) propone iniziative per il reperimento e la diffusione di informazioni riguardanti la condizione femminile e la promozione di un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti.

     2. La Giunta regionale consulta preventivamente la Commissione sui progetti di legge e sugli atti deliberativi concernenti le finalità della presente legge.

 

     Art. 3. Composizione della Commissione.

     1. La Commissione è composta da venti membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti, con particolare riferimento alle attività di lavoro nei vari campi, previa ampia consultazione dei movimenti politici e sindacali organizzati dalle donne nonché delle associazioni economiche e sociali interessate e tenuto conto di ogni altro elemento che obiettivamente consenta l'individuazione di persone particolarmente idonee ai sensi di cui sopra, fermo restando che ciascun membro della Commissione opera in piena autonomia.

     2. La Commissione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, il Presidente e due Vice-presidenti.

     3. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati.

 

     Art. 4. Autonomia della Commissione.

     1. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni può avere rapporti esterni al fine di promuovere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.

     2. La Commissione organizza e disciplina autonomamente il proprio funzionamento e adotta un apposito regolamento interno.

 

     Art. 5. Funzionamento della Commissione.

     1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiedano i due terzi dei suoi componenti.

     2. Per la validità delle decisioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che il regolamento non disponga altrimenti, richiedendo maggioranze qualificate.

     3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

     4. La Commissione può articolarsi in sezioni o gruppo di lavoro, integrati eventualmente con esperti nominati dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione stessa, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 48 e all'art. 49 della L.R. 23 aprile 1979, n. 12, concernente l'organizzazione dei servizi regionali.

     5. Le strutture organizzative della Regione collaborano con la Commissione, quando è necessario e la Commissione lo richieda, in base a disposizioni e direttive della Giunta regionale o di un assessore all'uopo delegato.

 

     Art. 6. Rapporti di collaborazione.

     1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello internazionale, nazionale e locale.

     2. Ove lo sviluppo dei suddetti rapporti di collaborazione comporti impegni di spesa non rientranti tra quelle relative al normale funzionamento della Commissione, provvede, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, su proposta della stessa, la Giunta regionale.

     3. La Giunta regionale può deliberare su proposta della Commissione e nei modi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il conferimento di incarichi di collaborazione ad istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici o privati, nonché ad esperti.

 

     Art. 7. Segreteria della Commissione.

     1. La Giunta regionale, per il funzionamento della Commissione, organizza una segreteria nell'ambito del Servizio Problemi del lavoro della Regione.

 

     Art. 8. (omissis) [2].

 

     Art. 9. Norma transitoria. 1. In sede di prima applicazione della presente legge è confermata per il primo triennio la Commissione istituita e nominata con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 1985, n. 3434.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 15 luglio 2011, n. 8.

[2] Contiene disposizioni finanziarie.