Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 25/02/2000 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'art. 1 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19. |
Art. 2. Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 19/94. |
Art. 3. Modifiche all'art. 3 della L.R. 19/94. |
Art. 4. Modifiche all'art. 4 della L.R. 19/94. |
Art. 5. Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 19/94. |
Art. 6. Modifica dell'art. 8 della L.R. 19/94. |
Art. 7. Modifiche dell'art. 9 della L.R. 19/94. |
Art. 8. Modifica dell'art. 10 della L.R. 19/94. |
Art. 9. Integrazione della L.R. 19/94. |
Art. 10. Sostituzione dell'art. 17 della L.R. 19/94. |
Art. 11. Modifiche alla L.R. 19/94 ed alla L.R. 50/94. |
Art. 12. Integrazione della L.R. 50/94. |
Art. 13. Integrazione dell'art. 39 della L.R. 50/94. |
Art. 14. Sostituzione dell'art. 51 della L.R. 50/94. |
Art. 15. Integrazione della L.R. 50/94. |
Art. 16. Abrogazioni. |
§ 5.1.53/1 - Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 11.
Modifiche della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517", e della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere" ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
(B.U. n. 33 del 29 febbraio 2000).
Art. 1. Modifiche all'art. 1 della
Art. 2. Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 19/94. [2]
Art. 3. Modifiche all'art. 3 della L.R. 19/94. [3]
Art. 4. Modifiche all'art. 4 della L.R. 19/94.
1. [4].
2. [5].
Art. 5. Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 19/94. [6]
Art. 6. Modifica dell'art. 8 della L.R. 19/94. [7]
Art. 7. Modifiche dell'art. 9 della L.R. 19/94.
1. [8].
2. [9].
Art. 8. Modifica dell'art. 10 della L.R. 19/94. [1]0
Art. 9. Integrazione della L.R. 19/94. [1]1
Art. 10. Sostituzione dell'art. 17 della L.R. 19/94. [1]2
Art. 11. Modifiche alla L.R. 19/94 ed alla L.R. 50/94.
1. La denominazione "Collegio dei revisori" contenuta nei diversi articoli della L.R. 19/94 e della L.R. 50/94 è sostituita da "Collegio sindacale", ferme restando le funzioni espressamente attribuite dalla legislazione regionale e statale.
Art. 12. Integrazione della L.R. 50/94. [1]3
Art. 13. Integrazione dell'art. 39 della L.R. 50/94. [1]4
Art. 14. Sostituzione dell'art. 51 della L.R. 50/94. [1]5
Art. 15. Integrazione della L.R. 50/94. [1]6
Art. 16. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
c)
d)
2. Sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 20 e gli articoli 21 e 23 della L.R. 19/94.
[1] Sostituisce il comma 1, art. 1 della
[2] Sostituisce l'art. 2 della
[3] Aggiunge il comma 2 all'art. 3 della
[4] Sostituisce i commi 3 e 4, art. 4 della
[5] Aggiunge i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 all'art. 4 della
[6] Sostituisce l'art. 5 della
[7] Sostituisce il comma 1, art. 8 della
[8] Modifica la lettera b), comma 2, art. 9 della
[9] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 9 della
[1]10 Aggiunge i commi 3 e 4 all'art. 10 della
[1]11 Inserisce l'art. 10 bis nella
[1]12 Sostituisce l'art. 17 della
[1]13 Inserisce l'art. 16 bis nella
[1]14 Inserisce il comma 6 bis nell'art. 39 della
[1]15 Sostituisce l'art. 51 della
[1]16 Inserisce l'art. 51 bis nella