§ 5.1.21/1 - Legge Regionale 8 agosto 1986, n. 24.
Modifica della Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28 [*], di approvazione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:08/08/1986
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. (Omissis)
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 5.1.21/1 - Legge Regionale 8 agosto 1986, n. 24.

Modifica della Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28 [*], di approvazione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali della Regione Emilia-Romagna.

(B.U. n. 99 del 12-8-1986).

(Ambiti territoriali U.S.L. n. 20, 25, 27, 28, 29).

 

Art. 1.

     1. (Omissis) [1].

     2. In conformità agli obiettivi di qualificazione e sviluppo dei servizi già previsti nei programmi delle Unità sanitarie locali di provenienza e nel rispetto del mantenimento degli attuali livelli di assistenza, la Giunta regionale con proprio provvedimento adegua le piante organiche, il riparto dei fondi tra le Unità sanitarie locali e l'assetto dei servizi in conseguenza della nuova aggregazione dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Castelmaggiore e Granarolo dell'Emilia, anche nel quadro dell'organizzazione distrettuale delle Unità sanitarie locali.

     Fino a che non saranno operativi i provvedimenti della Giunta Regionale di cui al presente comma, le prestazioni ed i servizi continueranno ad essere erogati secondo i livelli e le modalità in atto nelle Unità sanitarie locali n. 27 e 28.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

[1] Modificava gli ambiti territoriali delle U.S.L. n. 20, 25, 27, 28, 29 della L.R. n. 28/1979, successivamente abrogata dall'art. 24 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.