§ 4.5.2A - L.R. 1 febbraio 2002, n. 1.
Modifiche alla Legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:01/02/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'art. 31 della L.R. n. 30 del 1998.
Art. 2.  Sostituzione dell'art. 33 della L.R. n. 30 del 1998.
Art. 3.  Integrazioni all'art. 34 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 4.  Norma transitoria.


§ 4.5.2A - L.R. 1 febbraio 2002, n. 1.

Modifiche alla Legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”.

(B.U. n. 17 del 1 febbraio 2002).

 

Art. 1. Modifiche all'art. 31 della L.R. n. 30 del 1998.

     1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Sostituzione dell'art. 33 della L.R. n. 30 del 1998.

     1. L'art. 33 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Integrazioni all'art. 34 della legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 34 sono aggiunte le parole: (Omissis).

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui all'art. 31, comma 2, lettera b) della L.R. n. 30 del 1998 come modificato dalla presente legge possono essere concessi anche a riconoscimento di iniziative già avviate.