Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 30/11/2009 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 2. Integrazione alla legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 6. Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 7. Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1995 |
Art. 11. Sostituzione della cartografia |
§ 4.4.91 - L.R. 30 novembre 2009, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma)
(B.U. 30 novembre 2009, n. 203)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
"1. Con la presente legge è istituito il parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma.".
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. Le finalità del parco sono:
a) la valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale di montagna connesso alle produzioni tipiche con particolare riguardo al Parmigiano-Reggiano;
b) la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;
c) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:
- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;
d) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;
e) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
f) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.".
3. Al comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 2. Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 1 della
"Art. 1-bis. Obiettivi gestionali e misure di incentivazione
1. Obiettivi gestionali del parco sono:
a) coinvolgimento delle aziende agricole operanti sul territorio dell'area protetta e delle loro associazioni professionali alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo Statuto dell'Ente di gestione e dall'articolo 33 della
b) valorizzazione dei prodotti agro-ambientali locali e sostegno alle attività agricole eco-compatibili;
c) realizzazione di un sistema integrato nel territorio della Comunità montana Appennino Parma Est per la conservazione e lo sviluppo sostenibile fra Parco nazionale, Parco regionale, paesaggio naturale e seminaturale protetto, SIC, ZPS;
d) coinvolgimento delle associazioni locali di cacciatori nella gestione faunistico-venatoria dell'area contigua di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della
e) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status di conservazione delle specie animali e vegetali, con particolare riguardo per le specie di interesse comunitario;
f) gestione delle popolazioni faunistiche al fine di assicurare la funzionalità ecologica e la vocazione agricola del territorio.
2. Le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del Parco sono:
a) il sostegno alle produzioni tipiche e locali attraverso la valorizzazione del paesaggio del Parmigiano-Reggiano;
b) il sostegno per il recupero degli edifici storici, rurali e dei borghi;
c) il sostegno alle attività agricole tipiche;
d) la valorizzazione delle stazioni per gli sport invernali esistenti finalizzata alla promozione del turismo pluristagionale sostenibile e compatibile con le finalità del Parco.".
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2. Norme di salvaguardia
1. Al parco istituito ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Con riferimento alle zone di parco, è vietato:
a) introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
b) eseguire nuove attività edilizie ed impiantistiche.
3. Tra le attività vietate di cui alla lettera b) del comma 2 non rientrano:
1) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e del disinquinamento del territorio;
2) gli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;
3) gli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente.
4. Tra le attività ammesse di cui al comma 3 sono comunque compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20 per cento. Sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia.
5. Con riferimento alle aree contigue di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della
a) si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna e le zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della legislazione vigente.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
"1. Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 della
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della
3. Il comma 4 dell'articolo 3 della
"4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 della
4. Il comma 5 dell'articolo 3 della
"5. Alle previsioni del piano territoriale si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 12 della
5. Il comma 6 dell'articolo 3 della
"6. L'efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall'articolo 31 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. L'Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell'articolo 18 della
2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della
"1-bis. Il Consorzio di gestione del parco è disciplinato dal capo II della
3. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della
Art. 6. Abrogazione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 Comitato tecnico-scientifico della
Art. 7. Modificazioni all'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della
a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.".
Art. 8. Modifiche all'articolo 8 della
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della
"1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
"Art. 9. Vigilanza e sanzioni
1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
"Art. 10. Norme transitorie e finali
1. Fino alla costituzione del nuovo Ente di gestione del parco tutte le funzioni di competenza sui territori a parco ed area contigua sono svolte dall'attuale Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della
Art. 11. Sostituzione della cartografia
1. La cartografia di cui all'allegato A della
ALLEGATO CARTOGRAFICO
(Omissis)