Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 30/07/1999 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'art. 21 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. |
Art. 2. Modifica al comma 1 dell'art. 23 della L.R 44/95. |
Art. 3. Modifiche agli arti. 6, comma 2, e 22 della L. R 44/95. |
Art. 4. Modifica al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 44/95. |
Art. 5. Modifiche agli artt. 12 e 20, comma 1, della L.R. 44/95. |
Art. 6. Modifica alla lett. e) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 44/95. |
Art. 7. Disposizione finanziaria transitoria. |
§ 4.4.24/1 - Legge Regionale 30 luglio 1999, n. 18.
Modifiche alla l.r. 19 aprile 1995, n. 44 (riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente "ARPA" dell'Emilia-Romagna).
(B.U. n. 99 del 31 luglio 1999).
Art. 1. Sostituzione dell'art. 21 della
Art. 2. Modifica al comma 1 dell'art. 23 della L.R 44/95. [2]
Art. 3. Modifiche agli arti. 6, comma 2, e 22 della L. R 44/95.
1. [3].
2. [4].
Art. 4. Modifica al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 44/95. [5]
Art. 5. Modifiche agli artt. 12 e 20, comma 1, della L.R. 44/95.
1. [6].
2. [7].
Art. 6. Modifica alla lett. e) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 44/95. [8]
Art. 7. Disposizione finanziaria transitoria.
1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come sostituito dalla presente legge, ammontanti a Lire 1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 Tondo per far fronte al provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità previste dall'art. 11 della
[1] Sostituisce l'art. 21 della
[2] Modifica il comma 1, art. 23 della
[3] Sostituisce il comma 2, art. 6 della
[4] Sostituisce l'art. 22 della
[5] Sostituisce il comma 3, art. 10 della
[6] Sostituisce l'art. 12 della
[7] Sostituisce il comma 1, art. 20 della
[8] Sostituisce la lettera e), comma 1, art. 5 della