Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 12/11/1992 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 29. 1. L'art. 4 della LR 27 maggio 1989, n. 19 Istituzione del Parco storico di Monte Sole è sostituito con il seguente: |
Art. 30. 1. L'art. 5 della LR 2 luglio 1988, n. 27 " Istituzione del Parco regionale de Delta del Po" è sostituito con il seguente: |
Art. 31. |
§ 4.4.19a - L.R. 12 novembre 1992, n. 40.
Modifiche ed integrazioni alla LR 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali", alla LR 27 maggio 1989, n. 19, "Istituzione del parco storico di Monte Sole", nonché alla LR 2 luglio 1988, n. 27 " Istituzione del parco regionale del Delta del Po".
Artt. 1 – 28. [1]
1. L'art. 4 della
"Art. 4. Consorzio obbligatorio del parco.
1. Entro il 31 marzo 1993, la Provincia di Bologna provvede alla formalizzazione della proposta del Consorzio obbligatorio, quale ente di gestione del Parco storico di Monte Sole, secondo quanto previsto dall’art. 13 della
2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 provvede la Regione in via sostitutiva.
3. E fatta salva la competenza della Provincia di Bologna all’elaborazione ed adozione del Piano territoriale del parco.".
1. L'art. 5 della
"Art. 5. Gestione del parco.
1. Fino alla effettiva istituzione del Parco interregionale di cui all'art. 35, comma 4, della
[1] Articoli abrogati dall’art. 71 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 71 della