Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 18/01/1968 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto - legge 21 novembre 1967, n. 1051, concernente norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967 - 1968, con le [...] |
§ 2.8.147 - Legge 18 gennaio 1968, n. 10. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967 - 68.
(G.U. 20 gennaio 1968, n. 16)
E' convertito in legge il decreto -
All'art. 4, quarto comma, le parole: "entro 15 giorni dall'avvenuta vendita", sono sostituite con le altre: "entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto ritiro delle olive acquistate, risultante dalla dichiarazione dell'acquirente"; sono sostituite altresì le parole "l'indicazione" con le altre: "all'individuazione".
Dopo l'art. 10 è inserito il seguente:
"Art. 10 bis.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 10, se il ritiro delle olive da parte dell'acquirente è avvenuto prima del 22 novembre 1967, il termine di quindici giorni di cui al quarto comma dell'art. 4 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'art. 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I due esperti facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'AIMA ai sensi dell'art. 5, lettera h), della
All'art. 19, primo comma, dopo le parole: "può essere autorizzata" sono inserite le altre: "per la esecuzione degli interventi nel settore agricolo"; e dopo le parole: "a breve termine" sono inserite le altre: "e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I contratti relativi alla stipulazione dei prestiti di cui al precedente primo comma sono assoggettati a imposta fissa di registro di lire mille e gli altri atti concernenti la stipulazione dei prestiti medesimi sono esenti da qualsiasi altra imposta".
All'art. 22, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Qualora le somme assegnate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per gli oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto e del decreto -
Dopo l'art. 23, è inserito il seguente:
"Art. 23 bis.
Trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto non potranno essere presentate domande di integrazione di prezzo per l'olio prodotto nella campagna 1966 - 67".
[1] Abrogata dall'art. 24 del