Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 21/11/1967 |
Numero: | 1174 |
Sommario |
Art. 1. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, gia elevata a lire 8.500 milioni per effetto dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. [...] |
Art. 2. All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello [...] |
§ 2.8.144 - Legge 21 novembre 1967, n. 1174. [1]
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.
(G.U. 16 dicembre 1967, n. 313)
La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'art. 1, lettera c), della
All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del