§ 2.8.144 - Legge 21 novembre 1967, n. 1174.
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'art. 1 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:21/11/1967
Numero:1174


Sommario
Art. 1.      La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, gia elevata a lire 8.500 milioni per effetto dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. [...]
Art. 2.      All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello [...]


§ 2.8.144 - Legge 21 novembre 1967, n. 1174. [1]

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

(G.U. 16 dicembre 1967, n. 313)

 

 

     Art. 1.

     La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, gia elevata a lire 8.500 milioni per effetto dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, è ulteriormente elevata a lire 16.000 milioni, in ragione di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 16.666.500 per il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000 per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, di lire 533.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1967 al 1992, di lire 516.676.500 per l'anno finanziario 1993, di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1994 e di lire 250.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1995 e 1996.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.