§ 2.7.8 - Legge 9 ottobre 1967, n. 952.
Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.7 regime fiscale
Data:09/10/1967
Numero:952


Sommario
Art. unico.      L'art. 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:


§ 2.7.8 - Legge 9 ottobre 1967, n. 952. [1]

Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale.

(G.U. 27 ottobre 1967, n. 269)

 

     Art. unico.

     L'art. 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.