| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 2. Agricoltura | 
| Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture | 
| Data: | 05/04/1985 | 
| Numero: | 126 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola | 
| Art. 2. Coloro che esercitano l'attività di funghicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente [...] | 
| Art. 3. I coltivatori di funghi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, [...] | 
| Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | 
§ 2.6.54 - L. 5 aprile 1985, n. 126.
Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei funghi.
(G.U. 15 aprile 1985, n. 89).
L'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.
     Coloro che esercitano l'attività di funghicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del 
I coltivatori di funghi sono tenuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi a provvedere alla autodenuncia delle superfici investite a funghi, applicandosi, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.