§ 2.6.1e - Legge 27 febbraio 1958, n. 190.
Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:27/02/1958
Numero:190


Sommario
Art. 1.      L'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente


§ 2.6.1e - Legge 27 febbraio 1958, n. 190.

Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

(G.U. 26 marzo 1958, n. 74).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

     "Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

     L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi.

     Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione.

     Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione".

 

          Art. 2.

     L'art. 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

     "In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione dell'analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:

     a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facoltà agraria dell'Università degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;

     b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.

     Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sarà fatta di regola:

     a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     b) dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;

     c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte dirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.

     La revisione delle analisi è definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata".