§ 2.6.1a - Legge 23 febbraio 1950, n. 66.
Modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:23/02/1950
Numero:66


Sommario
Art. 1.      Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione, approvato con il regio [...]
Art. 2.      Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi
Art. 3.      Il massimo della pena di reclusione preveduta nell'art. 50 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è elevato a cinque mesi


§ 2.6.1a - Legge 23 febbraio 1950, n. 66.

Modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento alle sanzioni penali.

(G.U. 17 marzo 1950, n. 64).

 

 

     Art. 1.

     Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, sono aumentate 50 volte.

     L'aumento disposto dal comma precedente assorbe quello preveduto dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678, e 21 ottobre 1947, n. 1250.

 

          Art. 2.

     Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria è aggiunta la pena di detenzione fino a tre mesi.

 

          Art. 3.

     Il massimo della pena di reclusione preveduta nell'art. 50 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è elevato a cinque mesi.