§ 2.6.11 – L. 15 maggio 1942, n. 625.
Provvedimenti per la conservazione del patrimonio gelsicolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:15/05/1942
Numero:625


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Chiunque abbia ottenuto il permesso di abbattimento di gelsi nei casi previsti dall'articolo precedente, ha l'obbligo di reimpiantare in sito adatto, per ogni albero [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Nei Comuni delle Province nei quali si applicano i divieti di cui all'art. 1 viene costituita dal Prefetto una Commissione formata dal Podestà, con funzioni di [...]
Art. 6.      Le infrazioni alle disposizioni degli artt. 1, 2, 3 e 4 sono punite con l'ammenda fino a lire 2.000.000 o con l'arresto fino a tre anni


§ 2.6.11 – L. 15 maggio 1942, n. 625. [1]

Provvedimenti per la conservazione del patrimonio gelsicolo.

(G.U. 18 giugno 1942, n. 143).

 

     Art. 1. [2]

     Nelle Province in cui si pratica l'allevamento del baco da seta, le Camere di commercio, industria ed agricoltura, con deliberazione della Giunta camerale, potranno vietare, sentito il parere o su proposta dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, l'abbattimento dei gelsi, il loro capitozzamento e la potatura invernale delle piante di gelso i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di età, consentendo solo la "rimondatura" e la "spuntatura" a sfogliatura eseguita. Possono vietare, altresì, che la foglia di gelso sia utilizzata per scopi diversi dall'allevamento del baco da seta durante i periodi primaverili ed estivo-autunnali, in cui detto allevamento può essere eseguito.

 

          Art. 2. [3]

     Il divieto di abbattimento che sia stato disposto giusta il precedente art. 1 non riguarda le piante morte, vecchie, deperite o comunque improduttive, nonché quelle che, per la loro ubicazione sul fondo, ostacolino lavori colturali. Perché, tuttavia, tali piante possano essere abbattute, il proprietario o possessore deve chiedere il preventivo permesso alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, che provvederanno, sentito l'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

 

          Art. 3.

     Chiunque abbia ottenuto il permesso di abbattimento di gelsi nei casi previsti dall'articolo precedente, ha l'obbligo di reimpiantare in sito adatto, per ogni albero abbattuto, un uguale numero di gelsi ad alto fusto od un numero quadruplo di ceppaie.

 

          Art. 4. [4]

     Nei provvedimenti di divieto previsti dal precedente art. 1, le Camere di commercio, industria e agricoltura possono imporre l'obbligo, a chiunque possieda foglie di gelso e non possa o non voglia utilizzarle per propri allevamenti, di porle a disposizione di terzi allevatori o di cederle a quel prezzo che, annualmente, in ogni Provincia, sarà fissato dalle stesse Camere di commercio, industria ed agricoltura.

 

          Art. 5.

     Nei Comuni delle Province nei quali si applicano i divieti di cui all'art. 1 viene costituita dal Prefetto una Commissione formata dal Podestà, con funzioni di presidente, da un fiduciario dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori e da un fiduciario dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura.

     Tale Commissione vigila sulla osservanza dei divieti indicati nell'art. 1 nonché, più particolarmente, sullo adempimento delle condizioni contenute nel permesso di abbattimento previste dall'art. 3 e sulla esecuzione degli obblighi eventualmente imposti dal Prefetto nei riguardi della cessione delle foglie di gelso ai sensi dell'art. 4, riferendone, ove il caso, al Prefetto stesso per i provvedimenti di competenza.

 

          Art. 6.

     Le infrazioni alle disposizioni degli artt. 1, 2, 3 e 4 sono punite con l'ammenda fino a lire 2.000.000 o con l'arresto fino a tre anni [5].


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così modificato dall'art. 68 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[3] Articolo così modificato dall'art. 69 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[4] Articolo così modificato dall'art. 70 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[5] L’importo della sanzione di cui al presente comma, già elevato per effetto dell'art.3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, è stato così ulteriormente elevato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.