§ 2.6.6 – R.D. 19 novembre 1931, n. 1793.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:19/11/1931
Numero:1793


Sommario
Articolo unico. 
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 


§ 2.6.6 – R.D. 19 novembre 1931, n. 1793. [1]

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.

(G.U. 9 febbraio 1932, n. 32).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

 

Regolamento

 

Capo I

CARTA DI AUTORIZZAZIONE

 

          Art. 1. [2]

     Chiunque intende raccogliere piante officinali deve richiedere in carta libera l'autorizzazione al podestà del luogo di residenza del raccoglitore. L'autorizzazione stessa è rilasciata sentito il parere della associazione sindacale fascista competente.

 

          Art. 2.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste fornisce ai comuni che ne facciano richiesta i moduli per la carta di autorizzazione da rilasciarsi gratuitamente, sul tipo che verrà stabilito con decreto del ministero stesso.

 

          Art. 3.

     La carta di autorizzazione è rilasciata al capo famiglia, salvo a rilasciare carte sussidiarie ai membri della famiglia dietro richiesta del capo stesso.

 

Capo II

DIPLOMA DI ERBORISTA

 

          Art. 4.

     I corsi da istituire presso le scuole di farmacia delle regie università per il conseguimento del diploma di erborista sono tenuti ogni anno ad ogni biennio, ed anche a maggiori intervalli, a seconda che essi si dimostrino più o meno frequentati nelle diverse regioni, su indicazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'educazione nazionale.

     La facoltà di farmacia, su proposta del direttore del corso, stabilisce gli insegnanti che dovranno tenere il corso stesso, con facoltà di chiamare estranei di riconosciuta competenza.

 

          Art. 5.

     Per l'ammissione al corso occorre:

     a) certificato di nascita dimostrante un'età non inferiore ai 18 anni;

     b) certificato di cittadinanza italiana;

     c) certificato penale;

     d) certificato di buona condotta;

     e) certificato di licenza di una scuola pratica di agricoltura o di licenza complementare o ginnasiale inferiore o di licenza della scuola di avviamento al lavoro o qualunque titolo equipollente;

     f) quietanza di versamento della tassa di iscrizione e di quella per le esercitazioni, previste all'art. 9 del presente regolamento.

 

          Art. 6.

     Il corso è preferibilmente tenuto nel periodo primaverile dall'aprile al giugno e la durata complessiva non deve sorpassare un mese.

 

          Art. 7.

     L'insegnamento è costituito da lezioni di botanica e di farmacognosia, nonchè da lezioni sulla distillazione delle piante aromatiche. Oltre alle lezioni di carattere eminentemente pratico, sono obbligatorie delle gite di istruzione per la conoscenza della flora officinale.

 

          Art. 8.

     Gli esami si svolgono dinanzi ad una commissione di tre membri, formata dal direttore della scuola di farmacia e dai professori di botanica farmaceutica e di botanica generale e di farmacologia.

     Qualora uno di questi professori sia il direttore della scuola, entra in commissione il professore di chimica farmaceutica.

     La votazione è fatta per decimi e per ottenere l'approvazione occorrono almeno diciotto trentesimi.

     Gli esami vertono sul riconoscimento delle piante officinali principali fresche ed essiccate, sulla conoscenza delle parti da utilizzare, sull'epoca della raccolta, e sulle precauzioni da seguire nella raccolta stessa, sull'essiccamento e su quanto occorre per la conservazione e messa in commercio delle piante e sugli accorgimenti necessari per evitare confusioni tra specie velenose e non velenose, sugli usi terapeutici fondamentali delle piante, nonchè su alcune norme per la preparazione e distillazione delle piante officinali di uso più corrente.

 

          Art. 9.

     Le tasse del corso sono fissate come segue:

     a) tassa di iscrizione lire 50;

     b) tassa di esercitazioni pratiche lire 1.500;

     c) tassa di diploma lire 500. [3]

     Le tasse di cui sopra sono versate nella cassa della regia università presso cui il corso è istituito.

 

          Art. 10. [4]

     Il corso che ha carattere eminentemente pratico non è valido se non siano state impartite almeno 20 lezioni di botanica, 20 di farmacognosia e 6 sulla distillazione, oltre le gite erboristiche.

     Per ciascun corso di lezioni è dovuto al professore che lo impartisce un compenso da determinarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quelli per le finanze e il tesoro e per la pubblica istruzione.

 

          Art. 11.

     Il fondo di gestione per la istituzione e le spese dei corsi è costituito dai sussidi del ministero dell'agricoltura e delle foreste, dagli eventuali contributi di enti e dai proventi delle tasse degli iscritti. Tale fondo sarà amministrato, secondo le leggi di contabilità dello Stato, dal consiglio di amministrazione della università, e costituirà una gestione speciale da rilevarsi nel preventivo e nel rendiconto annuale della università presso cui il corso si attua.

     Con esso si provvede alle spese relative ai seguenti oggetti:

     a) propaganda (manifesti, avvisi);

     b) posta, cancelleria, diplomi;

     c) provviste di materiale scolastico;

     d) gite di istruzione;

     e) lezioni dei professori;

     f) eventuali premi di operosità e rendimento al personale di segreteria ed al personale inserviente per l'opera da essi prestata, nella misura oraria e nei limiti attualmente prescritti.

 

          Art. 12.

     Gli atti inerenti al corso degli erboristi sono conservati dalla segreteria universitaria della scuola di farmacia, la quale è tenuta a trasmettere al termine di ogni corso, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'elenco nominativo degli iscritti al corso e di coloro che hanno superati gli esami, con i relativi punti, e le complete generalità.

 

Capo III

PROGRAMMA DEL CORSO DI ERBORISTERIA

 

          Art. 13.

     Il corso di erboristeria svolge un programma botanico ed un programma farmacognostico. Il primo tratta i seguenti argomenti: Elementi sulla struttura delle piante e sulla loro classificazione in generale - Nozioni di fisiologia vegetale - Moltiplicazione e propagazione - Generalità sulle norme culturali - Classificazione delle piante officinali, con particolare riguardo alla regione ove il corso ha luogo - Classificazione pratica delle piante secondo la droga che forniscono alla farmacia ed alla distilleria - Descrizione delle principali piante spontanee officinali e di quelle più comunemente coltivate o coltivabili, usate correntemente in farmacia e nell'industria dell'essenza e profumi - Distribuzione geografica delle piante officinali italiane. Il programma farmacognostico tratta: Importanza, scopi, cenni storici sull'uso delle piante officinali - Farmacia galenica e chimica - La funzione dell'erboristeria e suoi rapporti con l'industria chimico-farmaceutica - Farmacognosia delle piante officinali studiate praticamente secondo la natura della droga (talli, radici, fiori, foglie, semi, ecc.) - Modo di riconoscere le falsificazioni e le sofisticazioni - Piante medicinali ad alto potere tossico - Modo di raccogliere le piante officinali - Epoca della raccolta (tempo balsamico). I più comuni usi terapeutici delle varie droghe - Utilizzazioni industriali - Essiccazione - Distillazione - Imballaggio - Notizie commerciali - Esercitazioni pratiche dimostrative.

     Gli esercizi consistono nella preparazione di piante aromatiche e medicinali secondo il modo con cui devono essere messe in commercio e nel riconoscimento di esse.

 

Capo IV

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PIANTE OFFICINALI

 

          Art. 14.

     La commissione consultiva, in forza del disposto di cui all'articolo 10 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, invigila su ogni forma di attività riguardante la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali.

     Il parere della commissione stessa è indispensabile per indire convegni comunque riguardanti le piante officinali.

 

          Art. 15.

     La commissione consultiva si riunisce dietro invito del presidente presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 16.

     La commissione anzidetta nomina nel suo seno una giunta esecutiva di cinque membri, uno dei quali ha la funzione di presidente ed un altro quella di segretario, spiegando la funzione stessa nella commissione. Componente di diritto della giunta è il rappresentante designato dall'ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie nella commissione consultiva.

     I poteri della giunta sono fissati dalla commissione.

     I membri che partecipano alle sedute della commissione e della giunta, residenti fuori di Roma, non funzionari dello Stato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie ed i piroscafi e ad una lira per chilometro nei percorsi sulle vie ordinarie. Ai funzionari dello Stato competono le diarie e le indennità stabilite dalle norme vigenti. I componenti della commissione e della giunta funzionari dello Stato hanno diritto per ogni giornata di adunanza ad una medaglia di presenza non superiore a lire 25; per i componenti della commissione e della giunta estranei all'amministrazione dello Stato, la medaglia di presenza per ogni giornata di adunanza è stabilita in misura non superiore a lire 50. In entrambi i casi si applica la riduzione ai sensi delregio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

     La commissione consultiva provvede a norma dell'art. 18della legge a stabilire l'elenco delle persone alle quali possono essere convalidati i titoli esistenti all'atto dell'approvazione della legge stessa e conferisce i diplomi che in base a detto articolo possono essere concessi per l'abilitazione alla professione di erboristi. Compila, inoltre, l'elenco degli esperti che devono fare gli accertamenti stabiliti dall'art. 17 della legge, fino a che non esista un numero sufficiente di erboristi diplomati.

     E' in facoltà della commissione, dopo un triennio di esercizio, di deliberare quali degli esperti di detto elenco possono essere dichiarati erboristi diplomati.

 

Capo V

CONSORZI E FEDERAZIONI

 

          Art. 17.

     Per costituire il consorzio, di cui all'art. 12 della legge, occorre che almeno dieci coltivatori o raccoglitori facciano domanda al ministero dell'agricoltura e delle foreste specificando le piante officinali e le zone nelle quali si intende fare raccolta. La domanda medesima, corredata da uno schema di statuto, deve essere inoltrata per il tramite delle associazioni provinciali sindacali agricole interessate, le quali dànno il loro parere in merito.

     Nello statuto debbono essere precisati: lo scopo, la durata, la circoscrizione, la sede del consorzio, i mezzi con i quali s'intende far fronte alle spese di funzionamento, gli obblighi ed i diritti dei consorziati, le norme per l'amministrazione del consorzio, per l'elezione delle cariche, per l'ammissione dei nuovi soci, le sanzioni per le eventuali inadempienze dei soci stessi, le norme per lo scioglimento del consorzio e per le ripartizione del patrimonio sociale.

     Il ministero, compiuti gli accertamenti del caso e sentita la commissione consultiva, provvede, di concerto con quello delle corporazioni, alla costituzione del consorzio stabilendone la durata e le altre modalità.

     Il decreto ministeriale di costituzione del consorzio è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali ed alla sua pubblicazione provvede il prefetto della provincia.

     Il consigliere delegato od il direttore del consorzio deve possedere un diploma di erborista.

     I consorzi possono federarsi in organizzazione nazionale, su richiesta di almeno dieci di essi fatta al ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, sentito il parere delle confederazioni agricole interessate, detta le norme per tale costituzione.


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 75, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 3 marzo 1933, n. 675.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 477.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 477.