Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.5 lavoro agricolo |
Data: | 20/12/1957 |
Numero: | 1239 |
Sommario |
Art. 1. Il n. 4) dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal [...] |
Art. 2. Il n. 1) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, è sostituito dal [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 2.5.d - Legge 20 dicembre 1957, n. 1239.
Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929.
(G.U. 2 gennaio 1958, n. 1).
Il n. 4) dell'art. 4 del
"4) i criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento".
Il n. 1) dell'art. 3 del
"1) l'elenco dei lavoratori che essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dell'art. 12 del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.