Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 06/09/1993 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. 1. I Comuni possono proporre modifiche grafiche al Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) in sede di adozione dei Piani regolatori generali, di varianti generali e di varianti aventi [...] |
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.1.30 - Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 31. [1]
Procedimento di approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino modifiche alla cartografia del piano territoriale paesistico regionale.
(B.U. n. 77 del 9 settembre 1993).
1. I Comuni possono proporre modifiche grafiche al Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) in sede di adozione dei Piani regolatori generali, di varianti generali e di varianti aventi specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali. Le modifiche possono interessare gli ambiti territoriali di competenza del Comune proponente.
2. Gli strumenti comunali di cui al comma 1 sono approvati con le modalità previste dall'art. 14 della
3. Gli strumenti comunali di cui al comma 1 sono trasmessi, oltre che alla Giunta regionale, alla Provincia territorialmente competente, affinché essa, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, proceda ad esprimere e trasmettere alla Giunta regionale il proprio parere in merito alla proposta di modifiche grafiche al PTPR. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. La Giunta regionale approva contestualmente lo strumento urbanistico comunale e le modifiche grafiche al PTPR ivi proposte, sentita, su queste ultime, la Commissione consiliare competente.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall'art. 52 della