§ 3.10.57 - L.R. 27 maggio 2008, n. 7.
Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:27/05/2008
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Sostituzione del titolo
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 1
Art. 3.  Modifiche all'articolo 2
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 3
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 5
Art. 6.  Inserimento dell'articolo 3 bis
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 6
Art. 8.  Modifiche all'articolo 7
Art. 9.  Modifiche all'articolo 8
Art. 10.  Sostituzione dell'articolo 9
Art. 11.  Disposizioni transitorie
Art. 12.  Abrogazione dell'articolo 11


§ 3.10.57 - L.R. 27 maggio 2008, n. 7.

Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico

(B.U. 28 maggio 2008, n. 87)

 

Art. 1. Sostituzione del titolo

1. Il titolo della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento) è sostituito dal seguente: "Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico".

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 1

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie."

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 2

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituita dalla seguente: "Definizione delle professioni turistiche di animazione e di accompagnamento".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sono aggiunti i seguenti:

"4. Coloro che hanno ottenuto l'idoneità alla professione di guida ambientale-escursionistica possono successivamente specializzarsi in:

a) cicloturismo, mountain bike e ciclismo fuori strada per accompagnare singoli o gruppi in itinerari, gite od escursioni in bicicletta, anche su percorsi e sentieri sterrati o non battuti, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;

b) equiturismo per accompagnare persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;

c) turismo acquatico per organizzare il tempo libero a persone singole o gruppi con attività nautiche o sportive afferenti alle discipline che si possono svolgere in acqua. La Giunta regionale definirà con propria deliberazione l'elenco delle attività che attengono al turismo acquatico;

d) turismo subacqueo per accompagnare nelle immersioni persone singole o gruppi, dopo avere fornito loro informazioni sul sito subacqueo e sulle caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina. Prima dell'immersione l'accompagnatore dovrà accertarsi che ogni singola persona del gruppo sia in possesso di brevetto rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali, che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10, che ne attesti l'addestramento almeno di primo livello in immersioni subacquee nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l'immersione, ed entro i limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.

5. Ulteriori specializzazioni, da acquisirsi a seguito di percorsi formativi specifici ovvero di completamento o arricchimento del percorso formativo di guida ambientale-escursionistica, possono essere individuate dalle Province e sottoposte alla successiva valutazione tecnica della Regione insieme ai seguenti elementi di dettaglio:

a) denominazione della specializzazione;

b) ambito territoriale;

c) titoli necessari;

d) modalità e contenuti per la formazione al ruolo richiesto.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, approva periodicamente l'elenco aggiornato delle specializzazioni validate di cui al comma 5.

7. È animatore turistico chi, per attività professionale, è in grado di organizzare per gruppi di turisti attività ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento."

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 3

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;

b) idoneità all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10;

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza.

2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 è necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista.

3. L'idoneità all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 7, consente l'esercizio dell'attività con estensione a tutto il territorio regionale. Le Province potranno riconoscere le specializzazioni a coloro che, già in possesso dell'idoneità di guida ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta, valutando la coerenza dei titoli aggiuntivi in loro possesso. Le Province, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6, possono altresì riconoscere i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da enti di promozione sportiva riconosciuti o da altri organismi a tal fine autorizzati.

4. L'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attività negli ambiti territoriali di estensione almeno comunale, per i quali è stato superato l'esame.

5. Qualora una guida turistica idonea ad esercitare in un determinato ambito voglia estendere l'idoneità ad altri territori, può chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato il quale può svolgere l'attività. La guida turistica può, altresì, chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.

6. Coloro che siano già in possesso dell'idoneità all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 possono, attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali, conseguire l'idoneità all'esercizio di un'altra professione turistica.

7. Per l'esercizio dell'attività di animatore turistico di cui all'articolo 2, comma 7 quando le attività oggetto del servizio sono a carattere sportivo costituisce requisito indispensabile il possesso del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958 n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127). Quando tali attività si svolgono all'interno di uno stabilimento balneare, hotel, villaggio turistico e simili al committente di tali attività o al gestore delle strutture ricettive o di altri luoghi ove esse si svolgono è fatto obbligo di dotarsi di personale idoneo.

8. Per l'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica specializzata in turismo subacqueo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d) costituiscono requisiti indispensabili:

a) I'idoneità all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica;

b) il possesso del brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10;

c) l'aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente.

9. Per l'esercizio dell'attività di accompagnatore e guida turistica, ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale e ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto ministeriale si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

10. La Giunta regionale con proprio atto definirà le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

11. Qualora cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea intendano svolgere in Italia le attività di cui all'articolo 2, con esclusione di quella di guida ambientale-escursionistica e sue specializzazioni, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)."

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 5

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Formazione professionale

1. Le eventuali attività formative relative alle professioni turistiche di animazione e accompagnamento di cui alla presente legge sono programmate e autorizzate dalle Province ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro)."

 

     Art. 6. Inserimento dell'articolo 3 bis

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Agevolazioni per le guide

1. Le guide turistiche e le guide ambientali-escursionistiche nell'accompagnamento del gruppo sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249."

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 6

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Elenchi provinciali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento

1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato la verifica dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge.

2. La Provincia cura la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame. L'elenco delle guide turistiche indica, altresì, gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione.

3. La Provincia rilascia agli idonei un attestato d'idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'attività professionale. Il tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato d'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

4. L'attestato d'idoneità deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata."

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 7

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di animazione e di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti all'articolo 4, comma 3."

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 8

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 500 Euro a 3.000 Euro per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di animatore turistico, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa idoneità;

b) da 50 Euro a 300 Euro per la mancata esibizione del tesserino;

c) da 1.000 Euro a 6.000 Euro per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non idonei all'esercizio di una professione turistica di animazione o di accompagnamento."

 

     Art. 10. Sostituzione dell'articolo 9

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'autorizzazione all'esercizio della professione può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c);

b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale.

2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità l'autorizzazione può essere revocata.

3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del Comune nel quale si è verificata l'infrazione, nonché dei reclami pervenuti dai clienti."

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le Province riconoscono a coloro che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore l'idoneità a svolgere la professione di animatore turistico, qualora siano in possesso di un titolo d'idoneità professionale rilasciato dai sistemi di formazione professionale di Regioni e Province autonome ovvero abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di animazione assimilabili a quelle di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale n. 4 del 2000, così come modificato dall'articolo 3 della presente legge, e lo dimostrino fiscalmente.

2. La specializzazione in turismo subacqueo può essere concessa, limitatamente all'esercizio di tale attività, anche a coloro che, pur in mancanza dell'idoneità all'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica, possano dimostrare con idonea documentazione che in data anteriore al 31 dicembre 2007 abbiano effettuato, nei due anni precedenti, più di trenta immersioni accompagnando altri sub, nonché di aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente. Tali soggetti verranno iscritti in una apposita sezione ad esaurimento degli elenchi provinciali e sarà loro rilasciato idoneo tesserino di riconoscimento.

3. Sono fatte salve le abilitazioni all'esercizio delle professioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. Abrogazione dell'articolo 11

1. L'articolo 11 (Disposizioni transitorie) della legge regionale n. 4 del 2000 è abrogato.