§ 3.10.20 - Legge Regionale 13 giugno 1991, n. 15. - Interventi di lotta ai
culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:13/06/1991
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge. 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire al sostanziale miglioramento della qualità urbana di alcune zone turistiche costiere del territorio delle province di [...]
Art. 2.  Iniziative ammissibili a contributo. 1. Le iniziative ammissibili a contributo regionale devono riguardare interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi.
Art. 3.  Ambiti territoriali e soggetti beneficiari. 1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le Amministrazioni comunali ricadenti nei territori turistici costieri delle province di [...]
Art. 4.  Presentazione delle domande. 1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale, devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di intervento e devono essere [...]
Art. 5.  Concessione dei contributi. 1. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 90% della spesa ammissibile, determinando le condizioni ed i criteri di [...]
Art. 6.  Erogazione dei contributi. 1. L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:
Art. 7.  Revoca del contributo. 1. Il contributo regionale può essere revocato qualora:
Art. 8.  Norma finanziaria. 1. Agli oneri previsti dalla presente legge, ammontanti a Lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1991, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati [...]
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, II comma della Costituzione e art. 31, II comma dello Statuto, ed entra in vigore il [...]


§ 3.10.20 - Legge Regionale 13 giugno 1991, n. 15. - Interventi di lotta ai

culicidi nelle località turistiche costiere inserite nell'area del Delta del Po.

(B.U. n. 41 del 17-6-1991).

 

Art. 1. Finalità della legge. 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di contribuire al sostanziale miglioramento della qualità urbana di alcune zone turistiche costiere del territorio delle province di Ferrara e di Ravenna ricomprese nell'area del Parco del Delta del Po, soggette a gravi e pericolose infestazioni di culicidi, nell'obiettivo dello sviluppo e valorizzazione del settore turistico, attua interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali insetti entomofagi.

 

     Art. 2. Iniziative ammissibili a contributo. 1. Le iniziative ammissibili a contributo regionale devono riguardare interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi.

     2. Possono altresì essere ammesse a contributo, nell'ambito di un progetto complessivo che preveda anche la lotta adulticida e larvicida, le spese relative a:

     a) mappatura del comprensorio di cui all'art. 1 e realizzazione di un archivio dati;

     b) ricerca e sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili;

     c) interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione residente e turistica;

     d) acquisto di strumentazioni e macchinari speciali.

     3. Le spese previste per tali iniziative non debbono essere complessivamente superiori al 40% dell'intero progetto.

 

     Art. 3. Ambiti territoriali e soggetti beneficiari. 1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le Amministrazioni comunali ricadenti nei territori turistici costieri delle province di Ferrara e di Ravenna ricompresi nell'ambito del Parco del Delta del Po.

 

     Art. 4. Presentazione delle domande. 1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale, devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di intervento e devono essere corredate di:

     a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 2;

     b) elenco località in cui saranno effettuati gli interventi;

     c) preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento.

     2. Per quanto riguarda gli interventi di lotta adulticida e larvicida, devono essere indicati i prodotti che si intendono utilizzare.

     3. I Servizi di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali competenti per territorio devono esprimere parere obbligatorio relativamente ai progetti ed agli interventi proposti, nonché circa i prodotti utilizzati, le procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione eseguite, in modo diretto o indiretto, dai Comuni interessati.

     4. Per l'anno 1991 le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Concessione dei contributi. 1. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 90% della spesa ammissibile, determinando le condizioni ed i criteri di gestione dell'intervento in modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia della salute pubblica.

 

     Art. 6. Erogazione dei contributi. 1. L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:

     a) interventi di lotta adulticida e larvicida, acquisto macchinari e strumentazioni specifiche:

     1) il 20% alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati;

     2) un ulteriore 70% sulla base di attestati di avanzamento delle iniziative approvate, accertati da tecnici incaricati dalla Giunta regionale;

     3) il rimanente 10% alla completa esecuzione delle iniziative previste dal programma, previa presentazione degli atti di contabilità finale e delle relative delibere di approvazione ed accertamento effettuato da tecnici incaricati dalla Giunta regionale;

     b) mappature del comprensorio, realizzazione archivio dati, ricerca e sperimentazione e iniziative di divulgazione:

     1) il 50% al momento dell'approvazione del progetto relativo;

     2) il restante 50% ad ultimazione delle iniziative previste, previa verifica effettuata dai tecnici incaricati dalla Giunta.

     2. La verifica della corretta esecuzione delle iniziative di lotta adulticida e larvicida viene effettuata, da parte dei tecnici regionali incaricati, sulla base di appositi registri in cui le Amministrazioni comunali interessate riportano i tempi, le località, le modalità di esecuzione ed i prodotti utilizzati nei vari interventi.

     3. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta si dimostri, al momento della verifica finale, di importo inferiore a quella preventivata, il contributo regionale sarà ridotto in proporzione.

 

     Art. 7. Revoca del contributo. 1. Il contributo regionale può essere revocato qualora:

     a) le iniziative approvate non siano iniziate entro mesi sei dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;

     b) le iniziative non siano state ultimate entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed eventuali proroghe autorizzate;

     c) le iniziative vengano realizzate solo in parte, oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;

     d) nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanità e/o di tutela ambientale;

     e) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

     2. Il contributo può essere revocato, inoltre, qualora il beneficiario non fornisca gli atti necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione entro novanta giorni dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

 

     Art. 8. Norma finanziaria. 1. Agli oneri previsti dalla presente legge, ammontanti a Lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1991, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione

- Spese correnti di sviluppo" secondo l'esatta destinazione prevista alla

voce n. 7 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del bilancio

di previsione per l'esercizio 1991 e con l'istituzione di appositi capitoli

nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della

necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione

di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 6

luglio 1977, n. 31.

     2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1991, dopo l'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, II comma della Costituzione e art. 31, II comma dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.