§ 3.10.18 - Legge Regionale 15 dicembre 1989, n. 44. - Promozione e
valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:15/12/1989
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità. 1. La Regione Emilia-Romagna promuove la valorizzazione delle località matildiche, mediante la tutela, la conservazione e il recupero di beni monumentali e ambientali e mediante attività [...]
Art. 2.  Organismo associativo per la promozione e la valorizzazione delle località matildiche. 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione favorisce la costituzione di una [...]
Art. 3.  Progetti promozionali finalizzati. (Omissis)
Art. 4.  Progetto territoriale operativo. 1. Ai fini della valorizzazione territoriale delle località matildiche la Giunta regionale promuove la conclusione, fra tutti i soggetti interessati alle località [...]
Art. 5.  Disposizioni finanziarie. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno [...]


§ 3.10.18 - Legge Regionale 15 dicembre 1989, n. 44. - Promozione e

valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna.

(B.U. n. 86 del 18-12-1989).

 

Art. 1. Finalità. 1. La Regione Emilia-Romagna promuove la valorizzazione delle località matildiche, mediante la tutela, la conservazione e il recupero di beni monumentali e ambientali e mediante attività di carattere culturale e di promozione turistica.

     2. Ai fini della presente legge sono considerate località matildiche quelle riguardanti territori dei Comuni di Ciano d'Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Carpineti, S. Polo d'Enza, Casina, Toano, Castellarano, Baiso, Vetto, Neviano degli Arduini, Palanzano e Frassinoro. L'inserimento di altri territori tra le «località matildiche» ai fini dell'applicazione della presente legge, è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta delle Province competenti, previa deliberazione dei Consigli comunali interessati.

 

     Art. 2. Organismo associativo per la promozione e la valorizzazione delle località matildiche. 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione favorisce la costituzione di una società a partecipazione pubblica e privata, avente come fine principale la promozione e la valorizzazione delle località matildiche dell'Emilia- Romagna.

     2. Per favorire la costituzione dell'organismo indicato al comma 1 la Regione può concedere contributi agli Enti locali interessati fino al 50% delle rispettive quote di adesione.

     3. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su richiesta degli enti interessati. La domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera di adesione al costituendo organismo e dalla dichiarazione relativa all'importo della quota di partecipazione dell'ente richiedente.

 

     Art. 3. Progetti promozionali finalizzati. (Omissis) [1].

 

     Art. 4. Progetto territoriale operativo. 1. Ai fini della valorizzazione territoriale delle località matildiche la Giunta regionale promuove la conclusione, fra tutti i soggetti interessati alle località matildiche, di un accordo per l'attuazione di un progetto territoriale operativo (PTO), ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 «Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale».

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari, mediante specifiche autorizzazioni di spesa da adottarsi in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.