Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 lavoro e formazione professionale |
Data: | 25/02/2000 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.9.13/1 - Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 7.
Modifiche della L.R. 27 luglio 1998, n. 25 recante "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego".
(B.U. n. 29 del 25 febbraio 2000).
Art. 1. Modifiche dell'art. 10 della
1. [1].
2. [2].
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante i trasferimenti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del D.Lgs. 469/97.
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 comma 2 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Sostituisce il comma 5, art. 10 della
[2] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 10 della