§ 3.2.7 - Legge Regionale 27 dicembre 1973, n. 49. - Interventi finanziari
per l'attuazione di piani per il controllo delle mastiti bovine per il miglioramento della produzione igienica del latte.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:27/12/1973
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Per contribuire all'attuazione di piani contro le mastiti sub- cliniche dei bovini, al fine di migliorare la produzione igienica del latte, in ognuno dei bilanci relativi agli esercizi finanziari [...]
Art. 2.  Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge, fino ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile, le amministrazioni provinciali o altri enti pubblici privati, le [...]
Art. 3.  I programmi, di cui all'articolo precedente, sono presentati alla Giunta regionale corredati del parere di comitati provinciali o interprovinciali per le mastiti, nominati dalle amministrazioni [...]
Art. 4.  La Giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari «Sanità e Sicurezza Sociale» e «Agricoltura», con propria deliberazione approva i piani di cui all'art. 2 e determina l'importo [...]
Art. 5.  Gli enti, le cooperative e le associazioni di cui all'art. 2 si avvalgono della collaborazione degli uffici dei veterinari provinciali e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai fini della [...]
Art. 6.  La spesa derivante dalla presente legge, ammontante a lire 230 milioni per l'anno 1973, viene finanziata mediante l'iscrizione, nel bilancio preventivo dell'esercizio medesimo, di un apposito [...]
Art. 7.  Al bilancio preventivo per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 8.  La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.


§ 3.2.7 - Legge Regionale 27 dicembre 1973, n. 49. - Interventi finanziari

per l'attuazione di piani per il controllo delle mastiti bovine per il miglioramento della produzione igienica del latte.

(B.U. n. 135 del 28-12-1973).

 

Art. 1. Per contribuire all'attuazione di piani contro le mastiti sub- cliniche dei bovini, al fine di migliorare la produzione igienica del latte, in ognuno dei bilanci relativi agli esercizi finanziari 1973 e 1974 della Regione Emilia-Romagna è autorizzata l'iscrizione della somma di L. 230.000.000.

 

     Art. 2. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge, fino ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile, le amministrazioni provinciali o altri enti pubblici privati, le associazioni e cooperative di produttori, comunque coordinati dalle amministrazioni provinciali competenti, che intendono promuovere piani a carattere volontario, su scala provinciale o interprovinciale, per il controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini.

     I contributi vengono concessi per il finanziamento della spesa annuale prevista per l'attuazione dei piani nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie ad allestire eventuali laboratori occorrenti allo scopo, con l'esclusione di quelle primarie che siano già disponibili, ai fini dei piani, presso i laboratori pubblici o di associazioni di produttori che partecipano alla gestione dei piani stessi.

     L'assessore alla sanità provvede a fornire agli enti ed alle associazioni, cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni tecniche, metodologiche e organizzative necessarie per la predisposizione dei piani e per l'allestimento dei laboratori secondo le direttive di carattere generale emanate dal ministero della sanità.

 

     Art. 3. I programmi, di cui all'articolo precedente, sono presentati alla Giunta regionale corredati del parere di comitati provinciali o interprovinciali per le mastiti, nominati dalle amministrazioni provinciali competenti e composti dagli assessori provinciali interessati, da tecnici, da rappresentanti delle categorie interessate, nonché dai veterinari provinciali, dai capi degli ispettorati agrari provinciali, dai direttori delle sezioni zooprofilattiche e da un rappresentante delle facoltà di medicina veterinaria, là dove esse esistano.

     Tali comitati esprimono anche periodicamente una valutazione tecnica sull'andamento e sui risultati dei piani e la trasmettono alla Giunta regionale.

 

     Art. 4. La Giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari «Sanità e Sicurezza Sociale» e «Agricoltura», con propria deliberazione approva i piani di cui all'art. 2 e determina l'importo massimo dei contributi ammissibili ai sensi del I comma dello stesso articolo.

     I contributi sono erogati sulla base di specifica documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute, vistata dai veterinari provinciali, secondo le modalità indicate dall'assessore alla sanità.

 

     Art. 5. Gli enti, le cooperative e le associazioni di cui all'art. 2 si avvalgono della collaborazione degli uffici dei veterinari provinciali e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai fini della promozione dei piani.

     Agli stessi uffici competono compiti di vigilanza tecnica sulle fasi di attuazione dei piani.

     Gli enti, le cooperative e le associazioni di cui all'articolo 2, a fini statistici e conoscitivi, trasmettono sistematicamente agli uffici dei veterinari provinciali tutti i dati relativi ai piani in corso di attuazione.

 

     Art. 6. La spesa derivante dalla presente legge, ammontante a lire 230 milioni per l'anno 1973, viene finanziata mediante l'iscrizione, nel bilancio preventivo dell'esercizio medesimo, di un apposito capitolo di spesa ed il prelevamento di lire 180 milioni dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio suddetto, secondo l'esatta destinazione data alla corrispondente somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio preventivo medesimo e di lire 50 milioni dal capitolo 18100 «Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate».

 

     Art. 7. Al bilancio preventivo per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

     Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.