§ 3.1.22/1 - Regolamento Regionale 3 maggio 1996, n. 11.
Regolamento Regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'art. 20, comma 3, della l.r. 28 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:03/05/1996
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ubicazione degli immobili.
Art. 3.  Requisiti degli edifici.
Art. 4.  Denominazioni delle aziende.
Art. 5.  Dimensioni e volumi dell'attività.
Art. 6.  Arredi esterni.
Art. 7.  Arredi interni.
Art. 8.  Caratteristiche dei servizi.
Art. 9.  Presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale e loro istruttoria.


§ 3.1.22/1 - Regolamento Regionale 3 maggio 1996, n. 11. [1]

Regolamento Regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell'art. 20, comma 3, della l.r. 28 giugno 1994, n. 26.

(B.U. n. 54 dell'8 maggio 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Il presente Regolamento detta norme di applicazione dell'art. 20, comma 3 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26, per l'esercizio delle funzioni di competenza delle Province previste dalla legge.

 

     Art. 2. Ubicazione degli immobili.

     1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) della L.R. n. 26 del 1994, potranno essere presi in considerazione gli immobili siti al di fuori dei centri urbani, delimitati dai Piani regolatori generali (PRG) vigenti ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; ai sensi dello stesso comma 2, lettera a), potranno altresì essere ammessi anche immobili inseriti in frazioni o borghi delimitati dal PRG, purché le caratteristiche edilizie tradizionali della zona siano mantenute sia nell'immobile che nel contesto in cui lo stesso è inserito.

     2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli operatori di turismo rurale, la richiesta va presentata alla Provincia competente per territorio, la quale accerta il possesso dei requisiti.

 

     Art. 3. Requisiti degli edifici.

     1. L'offerta di ricettività e ristorazione deve essere esercitata in immobili già esistenti. Possono essere utilizzati anche fabbricati che insistono su fondi rustici dismessi dall'attività agricola, ivi comprese le ex-residenze coloniche, purché dotate di idonea destinazione d'uso.

     2. Non sono ammesse costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della L.R. 26/94, ma eventualmente solo ristrutturazioni di tipo conservativo, che non alterino le caratteristiche originarie dell'edificio, o le ripristinino.

     3. Nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dovranno essere utilizzati prevalentemente materiali propri della edilizia tradizionale della zona, con impiego prioritario di pietra, sasso, mattone, cotto, legno, ferro, ghisa.

     4. Manufatti già esistenti realizzati con materiale non conformi alle tipologie architettoniche originali non saranno ammessi se non adeguatamente mimetizzati.

     5. Per il rifacimento di coperture degli edifici sarà utilizzato materiale analogo a quello preesistente quale legno, pietra, tegole tipo coppo, ecc.

     6. Costituirà elemento di valutazione della domanda l'uso di tecnologie edilizie e di soluzioni costruttive che realizzino risparmio energetico e minore impatto ambientale.

 

     Art. 4. Denominazioni delle aziende.

     1. Quale denominazione dell'azienda sono ammissibili il nome e/o il cognome o soprannome di titolari presenti o passati della attività o del luogo (esempio Ca' di Bazzone, Ca' Monduzzi, Borgo Cavani, ecc.); così pure tutte le denominazioni che richiamino la peculiarità rurale tramandata tradizionalmente, quali mulino, bettola, piola, osteria, ostello, mescita, ca', casa, casolare, casone, casino, scuderia, posta, locanda, ecc.

     2. Sono utilizzabili denominazioni dialettali purché abbiano un effettivo riscontro storico-culturale con il luogo.

     3. Non dovranno essere utilizzate le terminologie derivate da lingue straniere quali maison, house, country, pub, club, farm, ecc.

     4. E' possibile aggiungere alla denominazione preesistente, quale albergo, pensione, ostello, villaggio, secondo l'attività esercitata, l'aggettivo "rurale".

     5. Le aziende di turismo rurale, in possesso di regolare autorizzazione ed attive, sono individuate nel territorio regionale dallo stesso simbolo e dalla medesima denominazione "Turismo Rurale Emilia- Romagna" affisso tramite targa all'ingresso dell'azienda.

     6. Il simbolo e la denominazione di cui al comma 5 devono essere utilizzati in tutto il materiale promo-pubblicitario prodotto, nelle pubblicazioni informative, nonché nelle azioni promozionali.

 

     Art. 5. Dimensioni e volumi dell'attività.

     1. Per gli alberghi rurali valgono le norme di cui alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni, con il vincolo di un minimo di sette camere ed un massimo di ventisei, nonché le norme amministrative e di sicurezza vigenti.

     2. Per le superfici, i volumi delle camere ed i correlati posti letto, valgono le norme dei regolamenti igienico-sanitari in vigore.

     3. Per gli esercizi extralberghieri, di cui alla L.R. 25 agosto 1988, n. 34, valgono i limiti di legge.

     4. Per gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, di cui all'art. 5, lettera a) della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e relativo regolamento, è ammesso un massimo di centoventi coperti.

 

     Art. 6. Arredi esterni.

     1. Le aree adiacenti e le pertinenze degli immobili destinati alla ricettività e alla ristorazione, nonché gli edifici ed i locali di servizio, i parchi, i giardini, gli accessi secondari, dovranno essere realizzati o ripristinati in modo da costituire un insieme armonico con gli stessi, ed in sintonia con l'ambiente circostante.

     2. La vegetazione dei parchi e dei giardini dovrà essere costituita, ove non già esistente, da essenze arboree e arbustive autoctone o adattate, tipiche delle consociazioni vegetali della zona.

     3. Per le specie arboree ed arbustive ammesse, si fa riferimento alle liste approvate dai Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92. Le superfici erbose dovranno essere le più ampie e uniformi possibili.

     4. Gli elementi di arredo dei giardini quali tavole, panche, sedili, sedie a sdraio, cestini di raccolta di rifiuti, cartelli indicatori, dovranno essere realizzati in legno, paglia, canne, ferro, ghisa, pietra o altro materiale tradizionale.

     5. Per la realizzazione di pergole, pareti, divisori e coperture, andranno privilegiate strutture leggere, anche prefabbricate; potranno essere utilizzate altresì strutture mobili, quali ombrelloni, tensostrutture, tende, ecc.

     6. Pergole, bersò, gazebo e simili saranno possibilmente coperti da vegetazione rampicante, la quale potrà essere altresì utilizzata a scopo mimetico di strutture non altrimenti modificabili.

     7. Le recinzioni perimetrali o interne, salvo i casi previsti dalla legge, dovranno essere realizzate prioritariamente in materiale ligneo e in sasso, ovvero con utilizzo di paleria, mentre sono da evitare le recinzioni metalliche, in cemento, in alluminio, in gesso.

     8. Non sono ammessi elementi decorativi quali statue raffiguranti figure umane o animali non giustificati da motivi storici o caratteristiche locali. Sono da evitare le insegne luminose esterne autoilluminanti.

     9. Sono ammissibili strutture quali le piscine, le saune, le palestre e/o le attrezzature ginnico-sportive inserite in idonei percorsi attrezzati.

 

     Art. 7. Arredi interni.

     1. Le finiture interne dei locali adibiti ad attività di turismo rurale, nonché gli arredi delle camere, degli spazi comuni e dei locali aperti al pubblico devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale, tramite l'utilizzo di materiali idonei, di mobili e arredi originali o in stile, l'utilizzo di coperture murarie e di oggettistica in stile.

     2. Le pavimentazioni saranno realizzate preferibilmente in mattoni, cotto tradizionale, materiale ceramico, marmo, pietra, legno (anche parquet), tappeti e stuoie vegetali, evitando i rivestimenti con materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, ecc.

     3. Le pareti potranno essere rivestite con materiale ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con gli arredi, che saranno improntati a semplicità e rusticità.

     4. Sono ammesse le collezioni di attrezzi e arnesi tipici di lavorazioni agricole e artigianali della zona, così come i giochi tradizionali quali biliardi, biliardini, strumenti musicali. Non sono ammessi videogiochi, slot, giochi elettronici.

     5. Sono ammessi i trofei di caccia e altri animali imbalsamati, possibilmente inseriti in percorsi didattici organizzati.

     6. Negli ingressi, le attrezzature informatiche e tecnologiche in dotazione dell'azienda, quali fax, segreterie telefoniche, modem, registratori di cassa, ecc. devono essere inserite in modo armonioso con l'ambiente.

     7. Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di pasticceria o di bevande non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati.

     8. Non sono ammessi i distributori automatici di bevande o alimenti.

     9. Saranno positivamente valutate tutte le dotazioni che aumentano il comfort dell'ospite, quali frigobar nelle camere, climatizzatori, servizi di citofono, sala TV, videoregistratori, altri mezzi per proiezioni, impianti musicali.

     10. Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di servizio e di lavorazione e preparazione dei cibi, nonché per i servizi igienici individuali e di uso comune.

 

     Art. 8. Caratteristiche dei servizi.

     1. I servizi di turismo rurale offerti alla clientela devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda ai fini della valutazione della istanza e almeno annualmente confermati, contestualmente alla dichiarazione annuale dei prezzi e delle tariffe.

     2. Le caratteristiche dei servizi dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'Allegato al presente regolamento.

     3. Nella relazione allegata alla domanda dovrà essere chiaramente distinta l'offerta di servizi di turismo rurale organizzata dall'azienda da quella comunque disponibile nel territorio.

 

     Art. 9. Presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale e loro istruttoria.

     1. La domanda di iscrizione all'elenco regionale sarà corredata da una dettagliata relazione tecnica che illustri, oltre all'ambiente e al territorio in cui ricade l'iniziativa, le caratteristiche dei servizi organizzati per gli ospiti, secondo quando indicato all'Allegato al presente regolamento.

     2. Il richiedente dovrà allegare alla domanda la documentazione relativa alla ricettività e/o ristorazione dell'esercizio già autorizzata, dalla quale emergano le caratteristiche dimensionali e la qualità dei servizi alberghieri ed extralberghieri e di ristorazione forniti.

     3. L'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco regionale è svolta dalle Province con le modalità ed i tempi previsti all'art. 24, comma 5, della L.R. 26/94.

     4. La durata del procedimento amministrativo è regolamentata conformemente alle norme vigenti in materia.

     5. In sede di istruttoria tecnica le Province potranno avvalersi della consulenza di tecnici delle Comunità Montane, dei Comuni, di operatori del settore nonché di esperti di materie specifiche.

 

 

ALLEGATO

 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

 

1. Ristorazione

     La ristorazione svolta nell'ambito di aziende di turismo rurale deve essere basata su una offerta di prodotti enogastronomici riconducibili a quella tipica della zona in cui l'azienda si trova.

     I piatti confezionati devono utilizzare in percentuale prevalente prodotti provenienti da aziende agricole della zona e dai consorzi dei prodotti tipici regionali.

     Il calcolo della prevalenza va effettuato in termini di valore monetario.

     Va quindi fornito l'elenco dei principali piatti e dei prodotti tipici utilizzati, nonché l'elenco dei fornitori (aziende agricole o commerciali) di provenienza ove reperirli. Va specificato se si utilizzano prodotti di aziende della zona, l'utilizzo parziale o totale di prodotti biologici o provenienti da lotta integrata, le convenzioni con consorzi di prodotti tipici locali, le specialità enogastronomiche.

     Idonea informazione dovrà essere fornita sulle possibilità di usufruire di strutture per la degustazione dei vini (cantina, tavernetta, locali appositi, ecc.).

     Altri servizi da indicare in domanda:

     - Piccolo ristoro

     - Pranzo al sacco

     - Griglia

     - Frigorifero a disposizione.

 

2. Risorse ambientali e culturali

     Con riferimento alle risorse ambientali e culturali del territorio, dovrà essere dettagliatamente descritta la proposta di servizi che si intendono offrire.

 

a) risorse ambientali:

- Ambiente montano

- Ambiente collinare

- Ambiente marino

- Ambiente fluviale

- Ambiente vallivo/lagunare

- Pianura

- Lago

- Gola

- Roccia

- Bosco

- Pineta

- Spiaggia

- Cascata

- Grotte

- Terme

- Flora e fauna particolari

- Oasi naturalistica

- Parco/giardino

 

b) risorse culturali e ricreative:

- Museo

- Biblioteca

- Archivio storico

- Zona di interesse archeologico

- Zona di interesse storico-artistico

- Folklore (corsi di ballo, di lingua, ecc.)

- Artigianato

- Fiere e mercati

- Feste religiose

 

c) attività sportive:

- Approdo

- Noleggio barche

- Balneazione

- Pesca

- Vela

- Tavola a vela

- Canottaggio

- Motonautica

- Sci nautico

- Canoa/kayak

- Deltaplano

- Alpinismo

- Sci alpino

- Sci nordico

- Pattinaggio su ghiaccio

- Escursionismo e percorsi vita

- Addestramento cani (specificare)

- Camminate

- Biciclette fuori-strada

- Maneggio

- Sport equestri

- Escursioni a cavallo

- Bocce

- Calcetto

- Golf

- Minigolf

- Nuoto

- Pallacanestro

- Pallavolo

- Tennis

- Tennis tavolo

- Caccia in riserva

- Pesca in riserva

- Tiro al piattello e con l'arco

 

d) altri servizi:

     Possono essere indicati nella relazione tecnica servizi generali di ospitalità turistica non inseriti nella preesistente autorizzazione, quali:

- Personale con conoscenze di lingue straniere

- Gruppi scolastici

- Parco giochi

- Nido

- Sala di lettura

- Sala riunioni

- Ballo

- Baby sitter

- Animazione

- Sala da gioco

- Solarium

- Noleggio biciclette

- Telefono portatile

- Prenotazioni di eventi culturali

- Cambio valuta

- Carta di credito

- Servizio postale

- Pronto soccorso

- Navetta privata

- Posteggio auto

- Garage

- Ospitalità animali da affezione

- Pensione cavalli.

     Possibilità di partecipare ad attività in aziende agricole, non retribuite e non sostitutive di mano d'opera aziendale:

- Vendemmia

- Raccolta olive

- Raccolta castagne

- Raccolta noci

- Raccolta frutta

- Raccolta frutti di bosco

- Raccolta funghi

- Raccolta piante aromatiche

- Altre.

     Possibilità di acquisto di prodotti tipici locali:

- Caseari

- Olio di oliva

- Vino

- Conserve

- Dolci

- Distillati

- Altri.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 35 della L.R. 31 marzo 2009, n. 4.