§ 2.2.72 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 27.
Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'Azienda regionale per la navigazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:21/12/2007
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2001
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1989
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.2.72 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 27.

Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)

(B.U. 21 dicembre 2007, n. 188)

 

     Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2001

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) è sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti."

2. Il primo capoverso del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

"6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età."

3. Il comma 5 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

"5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti, si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica."

4. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:

a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;

b) per gli altri componenti, trenta per cento."

5. Sono abrogati:

a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 1 del 2001;

b) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2001;

c) le parole ", a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e ", con la maggioranza di cui al comma 1", contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2001.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1989

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)) è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione amministratrice è formata dal presidente e da altri due componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a un solo nome."

2. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Revisore contabile

1. Il controllo della gestione finanziaria dell'azienda è esercitato da un revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili, nominato dal presidente della Regione.

2. Il revisore contabile esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita relazione. Trasmette al presidente della Regione una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria dell'azienda. A richiesta del presidente della Regione riferisce su specifici aspetti della gestione."

3. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 1 del 1989:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4;

b) il comma 3 dell'articolo 5;

c) il comma 3 dell'articolo 11.

4. Al comma 2 dell'articolo 4 e all'articolo 8 i termini "collegio dei revisori" sono sostituiti con "revisore contabile".

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.