§ 2.1.16 - Legge Regionale 21 gennaio 1982, n. 3.
Istituzione del servizio di mensa. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/01/1982
Numero:3


Sommario
Art. 1.  La Regione Emilia-Romagna, nell'àmbito dei servizi sociali per il personale dipendente previsti dall'art. 17, lettera e), della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, promuove l'istituzione di mense a [...]
Art. 2.  Hanno titolo al servizio di mensa tutti i collaboratori appartenenti al ruolo regionale di cui alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34 e comunque i collaboratori con rapporto di servizio ad [...]
Art. 3.  Il servizio di mensa spetta per non più di due giorni per settimana e comunque per un numero di giorni nel mese che non ecceda quello degli effettivi rientri pomeridiani nella sede di servizio che [...]
Art. 4.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e alla relativa autorizzazione di spesa annuale l'Amministrazione regionale provvede in sede di approvazione della legge di bilancio a [...]
Art. 5.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.16 - Legge Regionale 21 gennaio 1982, n. 3.

Istituzione del servizio di mensa. [*]

(B.U. n. 11 del 22-1-1982).

 

Art. 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'àmbito dei servizi sociali per il personale dipendente previsti dall'art. 17, lettera e), della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, promuove l'istituzione di mense a favore del personale addetto alla propria struttura organizzativa in tutte le sue articolazioni, che, in base alla normativa vigente in tema di orario di lavoro, è tenuto ad effettuare rientri pomeridiani.

     Il servizio di mensa è organizzato tramite apposite convenzioni da stipulare con operatori specializzati in modo da assicurare la fornitura di un posto il cui costo, fino a L. 3800, è a carico dell'Amministrazione regionale e, per l'eventuale differenza, a carico di ciascun collaboratore.

     Il Consiglio regionale determina eventuali variazioni dell'importo di cui al precedente comma, con riferimento all'aumento del costo della vita e all'esigenza di un'oculata gestione della spesa pubblica.

     La Giunta regionale determina, in conformità alla presente legge, le modalità di organizzazione del servizio.

 

     Art. 2. Hanno titolo al servizio di mensa tutti i collaboratori appartenenti al ruolo regionale di cui alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34 e comunque i collaboratori con rapporto di servizio ad orario di lavoro pieno la cui retribuzione sia a carico della Regione, che prestino servizio presso uffici centrali, decentrati e periferici della Regione.

     Il servizio di mensa non spetta ai collaboratori che occupino a titolo gratuito e con funzioni di custode alloggi di proprietà

dell'Amministrazione regionale o a questa affidati in gestione, nonché ai collaboratori che prestino servizio in sedi dove funziona una mensa il cui onere sia, in tutto o in parte, a carico della Regione o di altro ente pubblico.

 

     Art. 3. Il servizio di mensa spetta per non più di due giorni per settimana e comunque per un numero di giorni nel mese che non ecceda quello degli effettivi rientri pomeridiani nella sede di servizio che per ogni collaboratore risultino obbligatori, tenuto conto di tutte le cause e circostanze che, secondo la normativa vigente, possano determinarne la diminuzione.

     Il servizio di mensa può altresì competere, oltre i limiti di cui al precedente comma, in base alla normativa da approvarsi da parte del Consiglio regionale, in relazione a particolari esigenze incidenti sull'organizzazione del lavoro che comportino la necessità di rendere un maggior numero di rientri pomeridiani.

     La Giunta regionale presenta la proposta al Consiglio sentite le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e alla relativa autorizzazione di spesa annuale l'Amministrazione regionale provvede in sede di approvazione della legge di bilancio a norma dell'art. 11, 1° comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.

 

     Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 21 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, salvo quanto previsto all'art. 11 della stessa L.R. 2/1997.