§ 1.7.13 – L.R. 10 luglio 2006, n. 8.
Modifica della L.R. 22 novembre 1999, n. 34 (testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum).


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:10/07/2006
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 47 della legge regionale n. 34 del 1999.


§ 1.7.13 – L.R. 10 luglio 2006, n. 8.

Modifica della L.R. 22 novembre 1999, n. 34 (testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum).

(B.U. 10 luglio 2006, n. 100).

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 47 della legge regionale n. 34 del 1999.

     1. L’articolo 47 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum) è così sostituito:

     «Art. 47. Contributo per l’autenticazione delle firme.

     1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese, per l’autenticazione del numero minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:

     a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell’articolo 9;

     b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

     2. La Regione eroga le seguenti somme:

     a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;

     b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.

     3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.».