§ 4.4.17 - Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 13.
Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:13/08/1998
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Gli utenti dei servizi del trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, e conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo, su richiesta, ai soggetti [...]
Art. 2.      1. Le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 1 comportano per i trasporti urbani:
Art. 3.      1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dagli Enti o Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi [...]
Art. 4.      1. Alla contestazione delle violazioni provvede il personale appositamente incaricato dall'Ente o dall'Azienda esercente il trasporto pubblico e che abbia ottenuto dal Presidente della Giunta [...]
Art. 5.      1. Il personale addetto ai compiti di cui all'articolo 4 acquisisce la qualifica di agente di polizia amministrativa. Tale qualifica è decretata dal Presidente della Giunta regionale, su [...]
Art. 6.      1. Gli Enti e le Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico forniscono ai competenti uffici regionali dell'area trasporti tutte le informazioni sullo svolgimento delle funzioni di [...]
Art. 7.      Sono abrogati gli articoli 15 e 16 della legge regionale 26 gennaio 1987 n. 9.
Art. 8.      1. La presente legge, a norma dell'articolo 127 comma 2 della Costituzione, è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 4.4.17 - Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 13.

Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione.

(B.U. n. 49 del 25 agosto 1998).

 

Art. 1.

     1. Gli utenti dei servizi del trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, e conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo, su richiesta, ai soggetti indicati negli articoli 4 e 5 della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 1 comportano per i trasporti urbani:

     a) il pagamento della tariffa ordinaria;

     b) la sanzione amministrativa pari a 100 volte l'importo del titolo di viaggio dovuto e comunque non inferiore a L. 150.000 (centocinquantamila) oltre la spesa di notificazione.

     2. Le stesse violazioni per i trasporti extraurbani comportano:

     a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;

     b) la sanzione amministrativa pari a 100 volte la tariffa minima tassabile riferita alla prima fascia chilometrica della tabella regionale e comunque non inferiore a L. 150.000 (centocinquantamila), oltre la spesa di notificazione.

     3. La sanzione non si applica qualora il viaggiatore titolare di regolare abbonamento sia venuto meno al solo obbligo di recare con sè il documento di viaggio e quindi non sia in grado di esibirlo all'agente accertante, a condizione che lo stesso, entro i tre giorni successivi, esibisca ai competenti uffici aziendali il documento di abbonamento. Qualora la presentazione non avvenga nel termine previsto si applicano di conseguenza le sanzioni ordinarie di cui ai commi precedenti.

     4. Il viaggiatore ha diritto all'oblazione, pagando oltre al prezzo del biglietto evaso, una somma pari ad un terzo della sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2.

     5. Il pagamento della somma dovuta per l'oblazione di cui al comma precedente può essere effettuato, all'atto della contestazione, nelle mani dell'agente accertante con rilascio di una ricevuta del pagamento numerata, recante la denominazione dell'Azienda il nominativo, il numero di matricola, la qualifica e la firma dell'accertante, oppure entro 60 giorni dall'accertamento a mezzo di conto corrente postale intestato all'Azienda esercente il servizio di trasporto pubblico o presso la sede aziendale.

     6. Nel caso in cui il pagamento non abbia luogo, così come disposto al comma 5, la Azienda interessata emette direttamente l'ordinanza- ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo al pagamento della sanzione amministrativa comminata, aumentata del 20% da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica. Per eventuale opposizione all'ordinanza- ingiunzione valgono le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 [1].

 

     Art. 3.

     1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dagli Enti o Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari.

 

     Art. 4.

     1. Alla contestazione delle violazioni provvede il personale appositamente incaricato dall'Ente o dall'Azienda esercente il trasporto pubblico e che abbia ottenuto dal Presidente della Giunta regionale la qualifica di agente di polizia amministrativa.

     Detto personale accerta e contesta ogni altra violazione, punita con sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di trasporti pubblici di interesse locale.

     2. Spetta al concessionario il prezzo dell'importo del titolo di viaggio dovuto, della sanzione amministrativa e delle altre spese sostenute.

     3. Il 10% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie saranno attribuiti dagli Enti o Aziende esercenti, in qualità di indennità aggiuntiva, al personale addetto ai compiti di cui all'articolo 4, comma 1, nelle modalità proprie che saranno concordate tra l'Ente o Azienda e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori.

 

     Art. 5.

     1. Il personale addetto ai compiti di cui all'articolo 4 acquisisce la qualifica di agente di polizia amministrativa. Tale qualifica è decretata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Ente o dell'Azienda, previo il verificarsi delle seguenti condizioni:

     a) presentazione da parte dell'Ente o dell'Azienda della certificazione attestante il godimento dei diritti civili e politici e del certificato generale del casellario giudiziale dal quale risulti che il personale incaricato non ha subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non è stato sottoposto a misura di prevenzione;

     b) frequenza obbligatoria con esito favorevole, da parte del personale incaricato, di un corso di idoneità a svolgere tale funzione, che gli Enti o le Aziende sono tenuti ad organizzare annualmente.

     2. Per il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolge funzioni di controlleria o di verifica dei titoli di viaggio sui trasporti pubblici di interesse locale, l'autorizzazione è subordinata alla sola condizione di cui alla lettera a) del presente articolo.

 

     Art. 6.

     1. Gli Enti e le Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico forniscono ai competenti uffici regionali dell'area trasporti tutte le informazioni sullo svolgimento delle funzioni di accertamento delle irregolarità dei titoli di viaggio.

     2. E' fatto obbligo agli Enti e alle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di informare i propri utenti sui contenuti di detta legge e normativa conseguente, in tutti i modi, così come derivante dall'applicazione delle leggi sulla pubblicità ed informazione.

 

     Art. 7.

     Sono abrogati gli articoli 15 e 16 della legge regionale 26 gennaio 1987 n. 9.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge, a norma dell'articolo 127 comma 2 della Costituzione, è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Campania.

 

 


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 gennaio 1999, n. 3.