§ 4.1.6 - L.R. 12 agosto 1988, n. 17.
Disciplina delle competenze, della composizione e del funzionamento del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Campania (C.R.I.A.C.) [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 beni ambientali e tutela dall'inquinamento
Data:12/08/1988
Numero:17


Sommario
Art. 1.  La presente Legge disciplina le competenze e le attribuzioni del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Campania (C.R.I.A.C.) ed individua la composizione del Comitato stesso.
Art. 2.  Il Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico insediato presso la Giunta regionale, oltre ai compiti ad esso assegnati dalla Legge 13 luglio 1986, n. 615 e dal D.P.R. 15 aprile 1971, n. [...]
Art. 3.  Nell'ambito della Regione Campania, le norme, i principi e le procedure di cui alla Legge 13 luglio 1966, n. 615 ed al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, vengono estese, in norma al D.P.C.M. 28 marzo [...]
Art. 4.  La Giunta regionale della Campania, alla luce di quanto stabilito dal D.P.C.M. 28 marzo 1983, consultato il C.R.I.A.C., presenterà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 5.  Il C.R.I.A.C. è così composto:
Art. 6.  Alle sedute del Comitato possono essere invitati i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessati alle questioni poste all'ordine del giorno, nonché i [...]
Art. 7.  Il Comitato adotta, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, un proprio regolamento interno di funzionamento.
Art. 8.  Il verbale delle sedute deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere l'elenco delle questioni trattate e delle deliberazioni adottate.
Art. 9.  Il Comitato e i suoi gruppi di lavoro possono procedere ad indagini conoscitive e sopralluoghi relativi anche a singole situazioni inquinanti, avvalendosi esclusivamente delle strutture e funzioni [...]
Art. 10.  Il Segretario assiste alle adunanze del Comitato e dei gruppi di lavoro, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle sedute e le deliberazioni adottate e, in [...]
Art. 11.  All'onere derivante dall'attuazione della presente Legge si fa fronte per il 1988 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 66 dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 12.  La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 4.1.6 - L.R. 12 agosto 1988, n. 17.

Disciplina delle competenze, della composizione e del funzionamento del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Campania (C.R.I.A.C.) in attuazione dell'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

(B.U. 12 settembre 1988, n. 42).

 

Art. 1. La presente Legge disciplina le competenze e le attribuzioni del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Campania (C.R.I.A.C.) ed individua la composizione del Comitato stesso.

     Essa detta inoltre norme integrative circa le modalità e le procedure di funzionamento del C.R.I.A.C.

 

     Art. 2. Il Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico insediato presso la Giunta regionale, oltre ai compiti ad esso assegnati dalla Legge 13 luglio 1986, n. 615 e dal D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 in materia di inquinamento dell'aria, esercita funzioni consultive e promuove studi e ricerche in ordine all'igiene del suolo e all'inquinamento atmosferico, idrico, termico, acustico, radioattivo e da radiazioni elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Il C.R.I.A.C. presenta alla Giunta regionale, alla fine di ogni anno, una relazione sulle attività svolte evidenziando i problemi emersi nel corso dell'anno di riferimento.

     Detta relazione, che potrà anche contenere proposte di modifica o di integrazione della normativa regionale in materia, sarà trasmessa, a cura della Giunta, al Consiglio regionale [1].

 

     Art. 3. Nell'ambito della Regione Campania, le norme, i principi e le procedure di cui alla Legge 13 luglio 1966, n. 615 ed al D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, vengono estese, in norma al D.P.C.M. 28 marzo 1983, a tutto il territorio della Regione Campania e a tutte le fonti di inquinamento presenti sul territorio stesso, di cui all'art. 2 della presente Legge.

 

     Art. 4. La Giunta regionale della Campania, alla luce di quanto stabilito dal D.P.C.M. 28 marzo 1983, consultato il C.R.I.A.C., presenterà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, una proposta di delibera al Consiglio regionale, che fissa i limiti massimi di accettabilità delle emissioni relative alle forme di inquinamento di cui all'art. 2 della presente Legge e, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 28 marzo 1983.

 

     Art. 5. Il C.R.I.A.C. è così composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o da un suo delegato che lo sostituisce;

     b) dall'Assessore regionale alla Sanità;

     c) dall'Assessore regionale all'Industria;

     d) da due funzionari dei ruoli regionali designati dalla Giunta regionale tra i responsabili di servizi o uffici istituzionalmente competenti in materia di igiene pubblica o igiene ambientale od ecologia;

     e) da un esperto di igiene pubblica, da un esperto di chimica industriale, da un esperto di impiantistica industriale, da un esperto di meteorologia, da un esperto di acustica, da un esperto di radioprotezioni, nominati dalla Giunta regionale tra i docenti universitari delle discipline attinenti le materie di competenza del C.R.I.A.C. e tra gli esperti delle discipline stesse operanti presso istituti ed enti di ricerca pubblica su designazione dei rispettivi enti di appartenenza;

     f) dal Direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile del capoluogo della regione o da un suo delegato;

     g) da un funzionario dell'Ispettorato regionale dei Servizi Antincendi e della Protezione Civile;

     h) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del capoluogo della regione e da un suo esperto;

     i) da un rappresentante dell'U.P.I. della regione;

     l) da un rappresentante dell'A.N.C.I.;

     m) dal responsabile del servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico del capoluogo della regione;

     n) da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni di appartenenza;

     o) da quattro rappresentanti delle associazioni ambientalistiche ed ecologiche.

     La Giunta nomina altresì il segretario del C.R.I.A.C.

     scegliendolo tra i funzionari dei ruoli regionali dell'Assessorato alla Sanità collocati nei livelli funzionali VII o VIII di cui alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12.

     I membri del Comitato durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

     Ai Componenti il Comitato, ad eccezione dei funzionari regionali, spettano per ciascuna giornata e per un numero massimo di quattro giorni al mese, oltre al rimborso delle spese, lire centomila al lordo delle ritenute di legge.

 

     Art. 6. Alle sedute del Comitato possono essere invitati i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessati alle questioni poste all'ordine del giorno, nonché i rappresentanti delle associazioni ecologiste presenti sul territorio regionale che ne facciano richiesta.

     Il Comitato può altresì decidere di sentire tutti i soggetti interessati alle questioni trattate che ne facciano richiesta.

     Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il collegio ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

 

     Art. 7. Il Comitato adotta, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, un proprio regolamento interno di funzionamento.

     Il regolamento prevede la possibilità del Comitato di articolarsi in gruppi di lavoro e ne disciplina il funzionamento.

     Fino all'approvazione del regolamento il Comitato ed i gruppi di lavoro sono convocati dal Presidente del Comitato.

     L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, viene trasmesso di norma al domicilio dei componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione.

 

     Art. 8. Il verbale delle sedute deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere l'elenco delle questioni trattate e delle deliberazioni adottate.

     Ciascun componente ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le dichiarazioni da lui rese durante la riunione.

     I verbali sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario.

 

     Art. 9. Il Comitato e i suoi gruppi di lavoro possono procedere ad indagini conoscitive e sopralluoghi relativi anche a singole situazioni inquinanti, avvalendosi esclusivamente delle strutture e funzioni delle Unità Sanitarie Locali, nonché di quelle dei servizi dipendenti dalla Giunta regionale.

     I risultati delle indagini vengono resi pubblici dal Comitato nelle forme che esso stabilirà fermo restando l'obbligo di denuncia alle autorità competenti di ogni violazione delle leggi in materia di ambiente o di tutela dell'igiene e della salute pubblica riscontrata.

 

     Art. 10. Il Segretario assiste alle adunanze del Comitato e dei gruppi di lavoro, cura l'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle sedute e le deliberazioni adottate e, in conformità delle direttive del Presidente, provvede alle incombenze che gli siano state affidate.

 

     Art. 11. All'onere derivante dall'attuazione della presente Legge si fa fronte per il 1988 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 66 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988, che presenta sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 12. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] L'art. 27, comma 1, lett. b), della L.R. 29 luglio 1998, n. 10 ha disposto l'abrogazione del presente articolo limitatamente alle parole comprese tra "studi" e "ionizzanti".