§ 3.8.18 - Legge Regionale 25 gennaio 1995, n. 3.
Ulteriore proroga delle funzioni attribuite ai Commissari di cui agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 41, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:25/01/1995
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.8.18 - Legge Regionale 25 gennaio 1995, n. 3. [1]

Ulteriore proroga delle funzioni attribuite ai Commissari di cui agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 41, concernente l'assetto normativo degli Enti Turistici Periferici a seguito della soppressione del Ministero del Turismo, Sport e Spettacolo.

(B.U. 30 gennaio 1995, n. 6).

 

Art. 1.

     1. In attesa che con successiva legge il Consiglio Regionale provveda alla riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania, ed in considerazione del D.L. 31 maggio 1994, n. 329 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", le funzioni attribuite ai Commissari, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41, sono ulteriormente prorogate fino al 31 gennaio 1995 [2].

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 8 agosto 2014, n. 18.

[2] Vedi Avviso di Rettifica in B.U. 20 febbraio 1995, n. 9.