Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 turismo e industria alberghiera |
Data: | 09/11/1974 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. E' istituita l'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole di Ischia e Procida, comprendente l'intero territorio delle due isole. |
Art. 2. L'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole d'Ischia e di Procida avrà la sua sede nel Comune di Ischia ed un Ufficio distaccato nel Comune di Procida. |
Art. 3. Per provvedere al primo funzionamento dell'Azienda, la Giunta regionale può nominare un Commissario per un periodo di sei mesi non prorogabile. |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...] |
§ 3.8.2 - L.R. 9 novembre 1974, n. 62. [1]
Istituzione dell'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida.
Art. 1. E' istituita l'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole di Ischia e Procida, comprendente l'intero territorio delle due isole.
La Giunta regionale è delegata allo svolgimento di tutte le operazioni in attuazione del
Art. 2. L'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole d'Ischia e di Procida avrà la sua sede nel Comune di Ischia ed un Ufficio distaccato nel Comune di Procida.
Art. 3. Per provvedere al primo funzionamento dell'Azienda, la Giunta regionale può nominare un Commissario per un periodo di sei mesi non prorogabile.
Alle esigenze di primo impianto l'Azienda provvederà mediante personale appartenente ai ruoli del disciolto E.V.I.
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Abrogata dall'art. 30 della