§ 3.8.2 - L.R. 9 novembre 1974, n. 62.
Istituzione dell'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:09/11/1974
Numero:62


Sommario
Art. 1.  E' istituita l'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole di Ischia e Procida, comprendente l'intero territorio delle due isole.
Art. 2.  L'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole d'Ischia e di Procida avrà la sua sede nel Comune di Ischia ed un Ufficio distaccato nel Comune di Procida.
Art. 3.  Per provvedere al primo funzionamento dell'Azienda, la Giunta regionale può nominare un Commissario per un periodo di sei mesi non prorogabile.
Art. 4.  La presente legge è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 3.8.2 - L.R. 9 novembre 1974, n. 62. [1]

Istituzione dell'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida.

 

Art. 1. E' istituita l'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole di Ischia e Procida, comprendente l'intero territorio delle due isole.

     La Giunta regionale è delegata allo svolgimento di tutte le operazioni in attuazione del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042 e del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, ivi compresa la richiesta di parere al Ministero delle Finanze.

 

     Art. 2. L'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo delle isole d'Ischia e di Procida avrà la sua sede nel Comune di Ischia ed un Ufficio distaccato nel Comune di Procida.

 

     Art. 3. Per provvedere al primo funzionamento dell'Azienda, la Giunta regionale può nominare un Commissario per un periodo di sei mesi non prorogabile.

     Alle esigenze di primo impianto l'Azienda provvederà mediante personale appartenente ai ruoli del disciolto E.V.I.

 

     Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 8 agosto 2014, n. 18.