Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 turismo e industria alberghiera |
Data: | 09/11/1974 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, la Regione riconosce il ruolo delle pro-loco per la custodia e la promozione dei valori naturali e artistici delle singole località, nonché [...] |
Art. 2. E' istituito, presso l'Assessorato regionale per il Turismo della Regione Campania, un Albo regionale delle Associazioni pro-loco, al quale possono chiedere di essere iscritte anche le associazioni [...] |
Art. 3. E' istituita altresì, presso l'Assessorato per il Turismo della Regione Campania, un'anagrafe regionale delle pro-loco che comprende tutte le associazioni pro-loco esistenti anche se non siano in [...] |
Art. 4. Per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro-loco, che viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per il Turismo della Regione Campania, debbono [...] |
Art. 5. L'Associazione pro-loco interessata alla iscrizione all'Albo regionale deve presentare apposita domanda alla Giunta regionale della Campania - Assessorato regionale per il Turismo - tramite l'Ente [...] |
Art. 6. Le associazioni pro-loco iscritte all'Albo regionale, oltre ai compiti fissati dallo Statuto: |
Art. 7. Sino a quando non sarà diversamente stabilito, un rappresentante delle pro-loco, designato dall'Assemblea delle pro-loco iscritte all'Albo regionale, farà parte del Consiglio di Amministrazione [...] |
§ 3.8.1 - Legge Regionale 9 novembre 1974, n. 61. [1]
Istituzione albo regionale delle Associazioni pro-loco.
Art. 1. Nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, la Regione riconosce il ruolo delle pro-loco per la custodia e la promozione dei valori naturali e artistici delle singole località, nonché per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare. Pertanto la Regione istituisce un Albo regionale delle pro-loco regolato dalla seguente normativa.
Art. 2. E' istituito, presso l'Assessorato regionale per il Turismo della Regione Campania, un Albo regionale delle Associazioni pro-loco, al quale possono chiedere di essere iscritte anche le associazioni già costituite e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.
Art. 3. E' istituita altresì, presso l'Assessorato per il Turismo della Regione Campania, un'anagrafe regionale delle pro-loco che comprende tutte le associazioni pro-loco esistenti anche se non siano in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli che seguono.
Art. 4. Per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro-loco, che viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per il Turismo della Regione Campania, debbono concorrere i seguenti requisiti:
1) che l'Associazione pro-loco sorga in località che non sia sede di Azienda autonoma di C.S.T. e dove non sia stata riconosciuta altra Associazione pro-loco;
2) che la località dove è stata istituita la pro-loco (frazione di comune, comune o gruppo di comuni) abbia un minimo di attrezzature ricettive o che, comunque, presenti caratteristiche climatiche, storiche, artistiche o paesaggistiche atte a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;
3) che la costituzione dell'Associazione pro-loco sia avvenuta con atto pubblico e che siano state promosse le procedure previste dal Codice Civile per il conferimento della personalità giuridica privata.
Art. 5. L'Associazione pro-loco interessata alla iscrizione all'Albo regionale deve presentare apposita domanda alla Giunta regionale della Campania - Assessorato regionale per il Turismo - tramite l'Ente Provinciale per il Turismo della provincia in cui ha la sede sociale l'Associazione stessa. La domanda deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo dello Statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività che la pro-loco intende svolgere.
L'Ente Provinciale per il Turismo deve accompagnare le domande con il proprio motivato parere espresso dal Comitato Esecutivo.
Art. 6. Le associazioni pro-loco iscritte all'Albo regionale, oltre ai compiti fissati dallo Statuto:
a) coordinano e promuovono le manifestazioni che possono comunque determinare un movimento turistico nella propria circoscrizione territoriale;
b) assicurano, con apposito ufficio informazioni, la necessaria assistenza ai turisti;
c) tutelano e valorizzano le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
d) possono promuovere la costruzione di alberghi, ritrovi, pubblici esercizi ed il miglioramento di quelli esistenti.
Art. 7. Sino a quando non sarà diversamente stabilito, un rappresentante delle pro-loco, designato dall'Assemblea delle pro-loco iscritte all'Albo regionale, farà parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Provinciale per il Turismo.
La Regione incoraggia l'attività delle pro-loco comprese nell'albo e nell'anagrafe con contributi stanziati in relazione ai programmi di attività redatti in sintonia con la programmazione regionale per il turismo e lo spettacolo, utilizzando gli appositi capitoli previsti nel Bilancio regionale.
[1] Abrogata dall'art. 30 della