§ 3.8.1 - Legge Regionale 9 novembre 1974, n. 61.
Istituzione albo regionale delle Associazioni pro-loco.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:09/11/1974
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, la Regione riconosce il ruolo delle pro-loco per la custodia e la promozione dei valori naturali e artistici delle singole località, nonché [...]
Art. 2.  E' istituito, presso l'Assessorato regionale per il Turismo della Regione Campania, un Albo regionale delle Associazioni pro-loco, al quale possono chiedere di essere iscritte anche le associazioni [...]
Art. 3.  E' istituita altresì, presso l'Assessorato per il Turismo della Regione Campania, un'anagrafe regionale delle pro-loco che comprende tutte le associazioni pro-loco esistenti anche se non siano in [...]
Art. 4.  Per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro-loco, che viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per il Turismo della Regione Campania, debbono [...]
Art. 5.  L'Associazione pro-loco interessata alla iscrizione all'Albo regionale deve presentare apposita domanda alla Giunta regionale della Campania - Assessorato regionale per il Turismo - tramite l'Ente [...]
Art. 6.  Le associazioni pro-loco iscritte all'Albo regionale, oltre ai compiti fissati dallo Statuto:
Art. 7.  Sino a quando non sarà diversamente stabilito, un rappresentante delle pro-loco, designato dall'Assemblea delle pro-loco iscritte all'Albo regionale, farà parte del Consiglio di Amministrazione [...]


§ 3.8.1 - Legge Regionale 9 novembre 1974, n. 61. [1]

Istituzione albo regionale delle Associazioni pro-loco.

 

Art. 1. Nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, la Regione riconosce il ruolo delle pro-loco per la custodia e la promozione dei valori naturali e artistici delle singole località, nonché per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare. Pertanto la Regione istituisce un Albo regionale delle pro-loco regolato dalla seguente normativa.

 

     Art. 2. E' istituito, presso l'Assessorato regionale per il Turismo della Regione Campania, un Albo regionale delle Associazioni pro-loco, al quale possono chiedere di essere iscritte anche le associazioni già costituite e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 3. E' istituita altresì, presso l'Assessorato per il Turismo della Regione Campania, un'anagrafe regionale delle pro-loco che comprende tutte le associazioni pro-loco esistenti anche se non siano in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli che seguono.

 

     Art. 4. Per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro-loco, che viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per il Turismo della Regione Campania, debbono concorrere i seguenti requisiti:

     1) che l'Associazione pro-loco sorga in località che non sia sede di Azienda autonoma di C.S.T. e dove non sia stata riconosciuta altra Associazione pro-loco;

     2) che la località dove è stata istituita la pro-loco (frazione di comune, comune o gruppo di comuni) abbia un minimo di attrezzature ricettive o che, comunque, presenti caratteristiche climatiche, storiche, artistiche o paesaggistiche atte a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

     3) che la costituzione dell'Associazione pro-loco sia avvenuta con atto pubblico e che siano state promosse le procedure previste dal Codice Civile per il conferimento della personalità giuridica privata.

 

     Art. 5. L'Associazione pro-loco interessata alla iscrizione all'Albo regionale deve presentare apposita domanda alla Giunta regionale della Campania - Assessorato regionale per il Turismo - tramite l'Ente Provinciale per il Turismo della provincia in cui ha la sede sociale l'Associazione stessa. La domanda deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo dello Statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività che la pro-loco intende svolgere.

     L'Ente Provinciale per il Turismo deve accompagnare le domande con il proprio motivato parere espresso dal Comitato Esecutivo.

 

     Art. 6. Le associazioni pro-loco iscritte all'Albo regionale, oltre ai compiti fissati dallo Statuto:

     a) coordinano e promuovono le manifestazioni che possono comunque determinare un movimento turistico nella propria circoscrizione territoriale;

     b) assicurano, con apposito ufficio informazioni, la necessaria assistenza ai turisti;

     c) tutelano e valorizzano le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;

     d) possono promuovere la costruzione di alberghi, ritrovi, pubblici esercizi ed il miglioramento di quelli esistenti.

 

     Art. 7. Sino a quando non sarà diversamente stabilito, un rappresentante delle pro-loco, designato dall'Assemblea delle pro-loco iscritte all'Albo regionale, farà parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Provinciale per il Turismo.

     La Regione incoraggia l'attività delle pro-loco comprese nell'albo e nell'anagrafe con contributi stanziati in relazione ai programmi di attività redatti in sintonia con la programmazione regionale per il turismo e lo spettacolo, utilizzando gli appositi capitoli previsti nel Bilancio regionale.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 8 agosto 2014, n. 18, con la decorrenza ivi prevista.