§ 3.6.13 - L.R. 2 luglio 1997, n. 16.
Sospensione temporanea del rilascio del nulla-osta Regionali previsti dagli articoli 26 e 27 della Legge 11 giugno 1971, n. 426 - Funzionamento delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, attività commerciali
Data:02/07/1997
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Fino all'approvazione delle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale, previste dall'articolo 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, pubblicato sulla G.U. del 31 agosto 1988, n. 204 [...]
Art. 2.      1. A decorrere dall'1 gennaio 1997, ai componenti e al segretario della commissione regionale di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e all'articolo 37 del D.M. 4 agosto 1988, [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.6.13 - L.R. 2 luglio 1997, n. 16. [1]

Sospensione temporanea del rilascio del nulla-osta Regionali previsti dagli articoli 26 e 27 della Legge 11 giugno 1971, n. 426 - Funzionamento delle Commissioni Regionali del Commercio.

(B.U. n. 34 del 14 luglio 1997).

 

Art. 1.

     1. Fino all'approvazione delle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale, previste dall'articolo 30 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, pubblicato sulla G.U. del 31 agosto 1988, n. 204 e comunque non oltre dodici mesi data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso il rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     2. La sospensione di cui al comma 1 riguarda gli esercizi di vendita al dettaglio come segue:

     a) esercizi con superficie superiore a 600 mq per la fattispecie di cui all'articolo 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

     b) esercizi con superficie di vendita superiore a 2000 mq per la fattispecie di cui all'articolo 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, limitatamente agli esercizi di vendita delle merci comprese nelle tabelle contingentate di cui agli articoli 12 e 37 della suddetta legge;

     c) esercizi con superficie di vendita superiore a 4000 mq per la fattispecie di cui all'articolo 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, limitatamente agli esercizi di vendita delle merci non comprese nelle tabelle contingentate di cui agli articoli 12 e 37 della suddetta legge.

     3. La sospensione di cui al comma 1 non riguarda gli esercizi di vendita al dettaglio in complessi che siano oggetto di accordo di programma.

 

     Art. 2.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1997, ai componenti e al segretario della commissione regionale di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e all'articolo 37 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, è riconosciuta una indennità di presenza pari a lire centocinquantamila lorde.

     2. L'indennità di presenza può essere corrisposta per un numero massimo di trenta riunioni l'anno.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.