Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 fiere, mercati, attività commerciali |
Data: | 04/04/1995 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Tipologie delle manifestazioni fieristiche. |
Art. 3. Attribuzione delle qualifiche. |
Art. 4. Enti feristici ed altri soggetti autorizzati. |
Art. 5. Statuto degli enti riconosciuti. |
Art. 6. Domande di autorizzazione. |
Art. 7. Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche. |
Art. 8. Sanzioni amministrative - Deleghe ai Comuni. |
Art. 9. Iniziative promozionali. |
Art. 10. Norme abrogate. |
Art. 11. Norma finanziaria. |
Art. 12. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.6.11 - Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 11.
Disciplina delle manifestazioni fieristiche.
(B.U. 10 aprile 1995, n. 17).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Campania, al fine di sostenere e valorizzare le produzioni agricole, artigianali cd industriali e per sviluppare la diffusione dell'innovazione nei diversi settori dell'economia, determina, nell'ambito delle proprie competenze:
a) le modalità di regolamentazione delle fiere, mostre ed esposizioni;
b) le iniziative atte a sviluppare le funzioni di commercializzazione delle produzioni regionali.
Art. 2. Tipologie delle manifestazioni fieristiche.
1. Ai fini della presente legge le manifestazioni fieristiche sono suddivise secondo le seguenti tipologie:
a) "fiere generali" o "campionari generali" sono manifestazioni, aperte al pubblico, periodiche o occasionali, che riguardano tutti i settori merceologici ed abbiano area di influenza almeno comprensoriale, interessanti cioè più Comuni, alle quali possono partecipare, per esigenze di informazione e promozione, con particolare riferimento alle produzioni locali, operatori agricoli, artigianali, industriali, commercianti all'ingrosso e intermediari commerciali. In tali manifestazioni è consentita la sola presentazione di campionature, con divieto di vendita al pubblico, ad esclusione dei prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato;
b) "fiere specializzate", "mostre" o "rassegne", si intendono le manifestazioni, di cui alla lettera a), limitate ad uno o più settori merceologici, purché affini od integrati. Per queste manifestazioni l'accesso è riservato esclusivamente agli operatori economici e alla stampa specializzata. Per i settori dell'agricoltura e dell'artigianato possono essere previste giornate in cui l'accesso sia aperto al pubblico, con eventuale vendita diretta dei prodotti;
c) "mostre-mercato" sono manifestazioni aperte al pubblico che si caratterizzano per la presentazione e vendita dei prodotti ai consumatori finali da parte di operatori commerciali al dettaglio. Tali manifestazioni sono consentite solo per accertate, particolari esigenze di promozione commerciale per determinate categorie merceologiche;
d) "esposizioni" sono manifestazioni con scopi tecnici, culturali e scientifici senza immediate finalità commerciali. Sono escluse le manifestazioni disciplinate dalla legge 29/03/ 1991 n. 112 e dal
Sono altresì escluse dalla disciplina della presente legge le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte disciplinate dalla
Art. 3. Attribuzione delle qualifiche.
1. Le manifestazioni fieristiche, di cui all'art. 2 della presente legge, sono qualificate come "comprensoriali", "provinciali", "regionali", "nazionali" ed "internazionali".
2. L'attribuzione delle qualifiche viene conferita dalla Giunta Regionale con lo stesso provvedimento con il quale autorizza la manifestazione, fatto salvo il riconoscimento di qualifica
"internazionale", di competenza statale, ai sensi dell'art. 53 del
3. Le qualifiche, di cui al comma 2 sono attribuite tenendo conto dell'area di influenza economica della manifestazione, così come risulta dal numero e dalla qualificazione degli espositori, dalla loro provenienza, dalle produzioni interessate, dalla provenienza dei visitatori, dalle infrastrutture e servizi disponibili.
Art. 4. Enti feristici ed altri soggetti autorizzati.
1. Le manifestazioni fieristiche con qualifica "internazionale" e "nazionale" possono essere organizzate esclusivamente da Enti fieristici con personalità giuridica pubblica riconosciuta a norma dell'art. 12 del C.C. e dell'art. 14 del D.P.R 24/07/1977 n. 616. Gli Enti fieristici che organizzino manifestazioni a carattere "nazionale" ed "internazionale" devono assicurare la disponibilità di idonei impianti, attrezzature e servizi destinati allo svolgimento delle manifestazioni stesse.
2. Le manifestazioni fieristiche con qualifica "comprensoriale", "provinciale" e "regionale" possono essere, altresì, organizzate dai seguenti soggetti, purché non perseguano fini di lucro:
a) Associazioni delle categorie economiche aderenti ad organizzazioni rappresentative a livello nazionale, o loro diretta emanazione;
b) Consorzi o cooperative di imprese;
c) Organismi costituiti dalle Camere di Commercio o ai quali partecipano le Camere di Commercio, unitamente alle Associazioni delle categorie economiche e ad altri Enti pubblici;
d) Enti pubblici e Associazioni di Enti pubblici.
3. Per lo svolgimento di compiti organizzativi attinenti alle manifestazioni fieristiche, gli Enti fieristici potranno avvalersi, in qualità di mandatari con o senza rappresentanza, dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo. La titolarità delle manifestazioni fieristiche che si svolgono all'interno dei quartieri espositivi ove opera un Ente fieristico appartiene, comunque, all'Ente stesso.
Art. 5. Statuto degli enti riconosciuti.
1. Lo Statuto degli Enti costituiti per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche con qualifica "internazionale" e "nazionale" deve prevedere:
a) i fini che si intendono perseguire;
b) il patrimonio dell'Ente;
c) gli organi dell'Ente;
d) la sede dell'Ente;
e) le attrezzature ed i servizi disponibili.
2. L'attività di vigilanza sugli Enti fieristici viene esercitata dalla Giunta regionale attraverso le proprie strutture secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia degli Enti medesimi, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.
Art. 6. Domande di autorizzazione.
1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche devono essere presentate, dai soggetti di cui all'art. 4 della presente legge, alla Giunta regionale - Settore sviluppo e promozione delle Attività Commerciale:
a) entro il 30 settembre del primo dei due anni precedenti a quello in cui la manifestazione si deve svolgere, per le manifestazioni di rilevanza internazionale. Entro tale termine va trasmessa analoga istanza al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, per il riconoscimento della qualifica:
b) entro il 30 aprile dell'anno precedente per le manifestazioni di rilevanza "nazionale", "regionale", "provinciale" e comprensoriale".
2 Nelle domande devono essere indicati:
a) la denominazione ufficiale della manifestazione;
b) la data di inizio e di chiusura, con durata non superiore ai 15 giorni;
c) la qualifica di cui si fa richiesta, con eventuale indicazione della qualifica già rivestita;
d) il settore o i settori merceologici interessati;
e) il luogo, le dimensioni, le attrezzature ed i servizi previsti, con l'indicazione delle eventuali manifestazioni collaterali;
f) l'eventuale riserva di accesso ai soli operatori;
g) la possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti;
h) le finalità di promozione delle produzioni locali.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) il regolamento della manifestazione;
b) il piano finanziario riferito all'edizione di cui si fa richiesta;
c) il consuntivo economico finanziario dell'eventuale edizione precedente;
d) una relazione illustrativa degli scopi e delle finalità che si intendono perseguire, nonché le modalità tecnico-organizzative di svolgimento della manifestazione.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Giunta regionale, nel perseguire obiettivi di specializzazione e qualificazione, anche settoriale, delle manifestazioni e la loro affermazione a livello internazionale, nazionale e regionale, valuta i seguenti elementi:
a) la validità, sotto il profilo economico, dell'iniziativa fieristica e la sua idoneità a perseguire effettive esigenze di promozione e sviluppo economico;
b) le modalità di organizzazione della manifestazione al fine di garantire condizioni di accessibilità a tutti gli operatori/espositori che abbiano titolo e siano interessati a partecipare;
c) l'idoneità degli strumenti organizzativi e dei mezzi finanziari a perseguire gli scopi indicati nonché l'adeguatezza delle caratteristiche e delle dimensioni rispetto all'importanza della manifestazione:
d) l'assenza di ogni finalità di lucro, e la specifica verifica del bilancio della manifestazione nonché l'impegno a devolvere eventuali eccedenze ad iniziative di interesse pubblico del settore;
e) l'incidenza ed il rilievo della manifestazione rispetto ad eventuali altre analoghe iniziative degli stessi settori sul piano nazionale o locale.
5. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1 possono essere esaminate ed accolte soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.
6. I provvedimenti di autorizzazione sono adottati come segue:
a) entro il 30 marzo dell'anno precedente quello in cui le manifestazioni si devono svolgere, per le manifestazioni con qualifica "internazionale";
b) entro il 15 giugno dell'anno precedente quello in cui le manifestazioni si devono svolgere, per le manifestazioni con qualifica nazionale";
c) entro il 30 settembre dell'anno precedente quello in cui le manifestazioni si devono svolgere, per le manifestazioni con qualifica di "regionale, "provinciale" e "comprensoriale".
7. L'autorizzazione concessa può essere revocata ove vengano meno i requisiti valutati in sede di rilascio.
Art. 7. Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche.
1. Ia Giunta Regionale approva entro il 30 novembre di ciascun anno il calendario delle manifestazioni fieristiche riferite all'anno successivo che si svolgono sul territorio regionale.
2. Il calendario, pubblicato entro il 30 dicembre di ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, deve riportare, separatamente e nell'ordine cronologico di svolgimento delle singole manifestazioni gli elenchi delle fiere, mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi dell'art. 6 della presente legge, nonché delle manifestazioni di cui all'art. 3, comma 6, della
a) definizione della manifestazione;
b) luogo e data di svolgimento;
c) settore o settori interessati;
d) tipo e qualifica della manifestazione;
e) disciplina della vendita dei prodotti esposti;
f) accesso al pubblico o riserva ai soli operatori;
g) estremi del provvedimento di autorizzazione.
3. Nell'approvazione del calendario la Giunta regionale verifica il rispetto, da parte delle Amministrazioni comunali, degli indirizzi regionali emanati ai sensi dell'art. 3, comma 12, della
Art. 8. Sanzioni amministrative - Deleghe ai Comuni.
1. Chiunque organizzi manifestazioni non autorizzate con denominazioni o modalità diverse da quelle indicate nel calendario regionale, di cui all'art. 7 della presente legge, o comunque in contrasto con la medesima, è punito con sanzioni consistenti nel pagamento di una mora non inferiore a cinquemilioni e fino ad un massimo di trentamilioni.
2. Le manifestazioni non autorizzate sono sospese con effetto immediato dal Sindaco sul cui territorio ricade la manifestazione stessa.
3. Per i criteri applicativi delle sanzioni valgono le norme richiamate nella
4. Sono delegate alle Amministrazioni comunali le funzioni di verifica del rispetto del calendario regionale per le manifestazioni fieristiche che si svolgono nei singoli territori.
5. L'accertamento della regolarità delle manifestazioni autorizzate ai sensi della presente legge è demandato al Sindaco del Comune e le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale.
6. L'importo delle sanzioni è devoluto per il 60% al Comune interessato.
7. Nei casi di accertata inattività delle amministrazioni comunali nelle funzioni di cui alla presente legge, la Giunta Regionale delibera gli atti amministrativi sostitutivi.
8. Le Amministrazioni comunali, ai fini della migliore programmazione delle manifestazioni fieristiche sul territorio regionale, trasmettono alla Giunta Regionale - Settore Sviluppo e promozione delle Attività Commerciali
- entro il 30 gennaio di ciascun anno una relazione sui risultati ottenuti
dalle manifestazioni effettuate nei territori di competenza, con
indicazioni e proposte circa le esigenze di promozione delle produzioni
locali.
Art. 9. Iniziative promozionali.
1. La Regione, al fine di valorizzare le produzioni agricole, artigianali ed industriali della Campania promuove iniziative intese a sviluppare le funzioni di commercializzazione delle produzioni stesse sui mercati nazionali ed esteri, nonché l'inserimento delle piccole e medie imprese, singole od associate, nei circuiti di mercato.
2. A tale fine la Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni imprenditoriali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato più rappresentative sul territorio regionale, formula programmi pluriennali e annuali di iniziative promozionali, da realizzare avvalendosi della collaborazione delle Camere di Commercio.
3. I programmi promozionali concernono le seguenti attività:
a) la concessione di contributi finanziari a manifestazioni fieristiche, particolarmente qualificate, che si svolgono sul territorio regionale;
b) le modalità di promozione delle produzioni regionali sui mercati nazionali ed esteri attraverso la partecipazioni di operatori economici a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere;
c) l'organizzazione diretta di padiglioni espositivi nelle fiere e mostre nazionali ed estere per la valorizzazione economica dei prodotti regionali;
d) l'assistenza tecnica agli operatori economici, singoli od associati, per sviluppare le funzioni di commercializzazione delle produzioni regionali, promuovendo i rapporti di mercato delle piccole e medie imprese;
e) studi e ricerche sul fenomeno fieristico nell'area regionale, al fine di favorire l'adeguamento della funzione fieristica alle esigenze di promozione economica.
Art. 10. Norme abrogate.
Sono abrogate le norme contenute nel 4° comma dell'art. 1 della L.R. 02/08/82 n. 38.
Art. 11. Norma finanziaria.
1. Per la realizzazione delle iniziative promozionali previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva annua di lire 100 milioni.
2. All'onere relativo all'esercizio finanziario 1995 si farà fronte, in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento di pari importo al capitolo 4324, di nuova istituzione, del bilancio di previsione 1995, avente la denominazione "Iniziative promozionali per lo sviluppo delle funzioni di commercializzazione sui mercati nazionali ed esteri e per l'inserimento delle piccole e medie imprese, singole o associate, nei circuiti di mercato", mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della
3. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
Art. 12. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art.. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.