§ 3.6.4 - L.R. 4 maggio 1981, n. 35.
Norme per la pianificazione commerciale regionale e concessione di contributi ai comuni per la redazione e la revisione dei piani di sviluppo e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, attività commerciali
Data:04/05/1981
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Ai fini dell'elaborazione e della revisione delle norme dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita al dettaglio fisso, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, con le [...]
Art. 2.  Le indicazioni di cui al precedente articolo 1 sono fornite con l'osservanza dei principi di cui alla presente legge per zone socio- economiche omogenee individuate dalla Giunta regionale, [...]
Art. 3.  Al fine di pervenire alla razionalizzazione del settore distributivo con il metodo della pianificazione ai livelli individuati dai precedenti articoli 1 e 2 e in attuazione dei principi stabiliti [...]
Art. 4.  Le domande per la concessione del contributo devono essere indirizzate dai comuni interessati al Presidente della Giunta regionale, corredate di copia delle deliberazioni del comune con le quali [...]
Art. 5.  I contributi di cui all'articolo 3 possono essere concessi fino alla misura massima del 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta dai comuni quale risulta dalle relative deliberazioni.
Art. 6.  La liquidazione del contributo ha luogo:
Art. 7.  Per l'attuazione della presente legge è prevista per il triennio 1981-1983, la spesa complessiva di L. 1 miliardo e 900 milioni. All'onere a carico dell'anno 1981 di L. 400 milioni, si provvede con [...]


§ 3.6.4 - L.R. 4 maggio 1981, n. 35. [1]

Norme per la pianificazione commerciale regionale e concessione di contributi ai comuni per la redazione e la revisione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita al dettaglio fisso, con le integrazioni per il commercio ambulante, e dei piani per i pubblici esercizi.

 

Art. 1. Ai fini dell'elaborazione e della revisione delle norme dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita al dettaglio fisso, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, con le integrazioni per il commercio ambulante, di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, e dei piani per i pubblici esercizi, di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, la Regione formula le indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale, previste dalla predetta legge 19 maggio 1976, n. 398 e dai DD.MM. 14 gennaio 1972, 28 aprile 1976 e 15 gennaio 1977.

 

     Art. 2. Le indicazioni di cui al precedente articolo 1 sono fornite con l'osservanza dei principi di cui alla presente legge per zone socio- economiche omogenee individuate dalla Giunta regionale, articolate nei seguenti livelli:

     a) zone omogenee di livello superiore: n. 4;

     b) zone omogenee di raccordo: n. 5;

     c) zone omogenee di livello intermedio: n. 44.

     Le zone omogenee di livello superiore individuano quelle aree di sviluppo urbanistico che, a parità di elementi funzionali, consentono di minimizzare il complesso dei costi a carico rispettivamente dell'operatore commerciale, delle collettività e del consumatore.

     Le zone omogenee di raccordo, aventi posizione intermedia tra le aree maggiori, hanno essenzialmente la funzione di completare il quadro di un'offerta destinata prevalentemente a più limitate entità di popolazione residente.

     Le zone omogenee di livello intermedio presentano una sufficiente dotazione di punti di vendita di beni a medio raggio di gravitazione e la possibilità di completamento e sviluppo della propria struttura distributiva in modo autonomo o in collegamento con una o più zone omogenee limitrofe.

     Le zone omogenee di livello superiore devono essere destinate prevalentemente allo localizzazione di esercizi ad alta specializzazione e ad alto livello di assortimento.

     Le zone omogenee di raccordo devono essere destinate alla localizzazione dei centri commerciali integrati, dei supermercati e dei magazzini popolari di grandi dimensioni.

     Le zone omogenee di livello intermedio devono essere destinate alla localizzazione di esercizi del grande dettaglio di medie e piccole dimensioni.

     Nel fornire le dette indicazioni, devono essere tenute presenti le prescrizioni del piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso di cui alla legge regionale 1 aprile 1975, n. 13 e devono essere precisati i criteri di programmazione della rete distributiva attinenti alle grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     Le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e di cui all'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Al fine di pervenire alla razionalizzazione del settore distributivo con il metodo della pianificazione ai livelli individuati dai precedenti articoli 1 e 2 e in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 4 dello statuto, la Regione eroga contributi ai comuni nelle spese sostenute per la redazione e per la revisione:

     a) dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, con le integrazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398;

     b) dei piani di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524.

     Nei comuni colpiti dagli eventi tellurici del novembre 1980 e compresi nell'elenco di cui all'articolo 4, ultimo comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, si procede alla revisione dei piani quale che sia la scadenza dei medesimi.

     Nell'elaborazione e nella revisione dei piani devono essere osservate le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

     Gli strumenti urbanistici adottati per la ricostruzione devono contenere le previsioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

     Art. 4. Le domande per la concessione del contributo devono essere indirizzate dai comuni interessati al Presidente della Giunta regionale, corredate di copia delle deliberazioni del comune con le quali viene deciso di procedere all'elaborazione del piano e di assegnare l'incarico per la formazione del medesimo piano e di copia delle deliberazioni relative all'approvazione del preventivo di spesa ed all'imputazione della stessa al corrispondente articolo di bilancio.

     La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al commercio, delibera sulla concessione del contributo, sentite le commissioni regionali per il commercio di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e di cui alla legge 19 aprile 1976, n. 398.

 

     Art. 5. I contributi di cui all'articolo 3 possono essere concessi fino alla misura massima del 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta dai comuni quale risulta dalle relative deliberazioni.

     Per i comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e compresi nell'elenco di cui all'articolo 4, ultimo comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, i contributi possono essere concessi fino alla misura massima del 100%.

     L'accesso ai contributi di cui alla presente legge, con le medesime modalità, permane anche nel caso in cui il piano sia redatto a seguito dell'intervento del commissario ad acta di cui all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e/o altre norme stabili vigenti.

 

     Art. 6. La liquidazione del contributo ha luogo:

     - per il 50% dopo la definitiva approvazione della deliberazione della Giunta regionale concernente l'ammissione al contributo;

     - per il 50% dopo la trasmissione all Giunta regionale dei piani approvati dai singoli Consigli comunali e subordinatamente alla rispondenza dei piani alle finalità della presente legge.

 

     Art. 7. Per l'attuazione della presente legge è prevista per il triennio 1981-1983, la spesa complessiva di L. 1 miliardo e 900 milioni. All'onere a carico dell'anno 1981 di L. 400 milioni, si provvede con lo stanziamento di pari importo di cui al capitolo n. 822 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

     Per gli anni successivi, l'entità della spesa per ciascun anno è determinata dalla legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 - II comma - della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.