§ 3.5.1 - L.R. 7 luglio 1977, n. 32.
Istituzione della Consulta regionale della cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 energia, lavoro e cooperazione
Data:07/07/1977
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Allo scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione che opera nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, la Regione Campania, in attuazione [...]
Art. 2.  La Consulta regionale di cui all'art. 1 è composta:
Art. 3.  La Consulta regionale ha i seguenti compiti:
Art. 4.  La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quante altre volte il Presidente per fondati motivi, lo riterrà opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un terzo [...]
Art. 5.      1. La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed e bis) dell’articolo 2 quando contino non meno di cento cooperative [...]
Art. 6.  La sovvenzione ordinaria è corrisposta per il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni cooperative di cui all'art. 5 e per il restante 60% sempre fra le stesse [...]
Art. 7.  L'Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a sostenere spese dirette per:
Art. 8.      Per ottenere le sovvenzioni previste dall'art. 5 della presente legge, i Presidenti degli organismi associativi regionali di cui ai punti b), c), d), e), e bis) dell'articolo 2 sono tenuti a [...]
Art. 9.  La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano di concessione delle sovvenzioni, delibera la concessione del contributo e ne indica le modalità di erogazione.
Art. 10.  Le Organizzazioni beneficiarie delle sovvenzioni di cui all'articolo 5 dovranno presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura delle attività finanziate, una dettagliata relazione sul [...]
Art. 11.  Il controllo sull'impiego delle somme a norma della presente legge spetta alla Giunta Regionale.
Art. 12.  I contributi e gli interventi finanziari di cui alla presente legge non sono cumulabili con i contributi e gli interventi previsti dalle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 60 recante "Interventi a [...]
Art. 13.  L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito per l'anno 1977 in lire 150 milioni di cui lire 120 milioni per le sovvenzioni previste all'articolo 5, lire 15 milioni per le [...]


§ 3.5.1 - L.R. 7 luglio 1977, n. 32. [1]

Istituzione della Consulta regionale della cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania.

 

Art. 1. Allo scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione che opera nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, la Regione Campania, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto regionale, interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

     La Regione, concede, altresì, sovvenzioni alle forme associative della cooperazione per favorirne l'inserimento nei programmi di sviluppo economico produttivo della Regione, per sollecitarle ad applicare rapporti sociali ispirati ai principi della cooperazione a carattere mutualistico.

     Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è istituita presso l'Assessorato competente la Consulta regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania.

 

     Art. 2. La Consulta regionale di cui all'art. 1 è composta:

     a) dall'Assessore alla Programmazione Economica che la presiede e dagli Assessori che sovraintendono ai servizi che svolgono funzioni nei settori d'intervento della cooperazione;

     b) da un rappresentante per ciascuna Associazione regionale delle cooperative operanti in Campania e facenti capo all'A.G.C.I. (Associazione Generale Cooperative Italiane) per ogni cento cooperative associate o frazione non inferiore a cinquanta;

     c) da un rappresentante per ciascuna associazione regionale delle cooperative operanti in Campania e facenti capo alla C.C.I.

     (Confederazione Cooperative Italiane) per ogni cento cooperative associate o frazione non inferiore a cinquanta;

     d) da un rappresentante per ciascuna associazione regionale delle cooperative operanti in Campania e facenti capo alla L.N.C.M. (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) per ogni cento cooperative associate o frazione non inferiore a cinquanta;

     e) da un rappresentante per ciascuna associazione regionale delle cooperative operanti in Campania e facenti capo alla Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI) per ogni cento cooperative associate o frazioni non inferiori a cinquanta [2];

     e bis) da un rappresentante dell’UNI. COOP. – Unione regionale della Campania – per ogni cento cooperative associate o frazioni non inferiori a cinquanta; [3]

     f) da un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio [4];

     g) da un rappresentante dell'Ente di Sviluppo in Agricoltura [5];

     h) da un rappresentante dell'Ente regionale di sviluppo per l'Artigianato [6];

     i) da tre esperti di problemi della cooperazione designati dal Consiglio Regionale con votazione limitata a due nominativi [7];

     l) da un rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione [8].

     Esplica la funzione di Segretario un funzionario dell'Assessorato alla Programmazione Economica.

 

     Art. 3. La Consulta regionale ha i seguenti compiti:

     a) proporre alla Giunta regionale tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;

     b) esprimere pareri sugli schemi di disegni di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione;

     c) concordare con la Giunta regionale i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative decise dalla Giunta medesima;

     d) esprimere parere sui piani regionali di concessione secondo quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge;

     e) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti o sotto poste al suo esame dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quante altre volte il Presidente per fondati motivi, lo riterrà opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un terzo dei componenti.

     Ai membri della Consulta spetta un gettone di presenza pari a L. 10.000 per ogni seduta e in ogni caso per non più di tre sedute per ciascun mese.

 

     Art. 5.

     1. La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed e bis) dell’articolo 2 quando contino non meno di cento cooperative aderenti della Regione. [9]

     Tale sovvenzione è disposta:

     a) per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione cooperativa, alla formazione di quadri dirigenti intermedi ed ausiliari, all'organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonché per l'assistenza tecnica ed amministrativa alle società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida allo sviluppo della cooperazione;

     b) per la partecipazione a convegni, congressi, seminari, viaggi di studio, utili per la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; per l'organizzazione di manifestazioni di attività di propaganda e divulgazione cooperativistica, per sostenere lo sviluppo ed il funzionamento delle proprie strutture territoriali, nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile allo sviluppo della cooperazione in Campania.

     Possono essere, altresì, considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l'acquisto di mezzi e di attrezzature e per il personale dipendente necessario alla realizzazione del programma presentato.

     Le domande per le sovvenzioni di cui all’articolo 5, relative alle attività svolte negli anni 2004 e 2005, sono presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. [10]

 

     Art. 6. La sovvenzione ordinaria è corrisposta per il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni cooperative di cui all'art. 5 e per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.

 

     Art. 7. L'Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a sostenere spese dirette per:

     - l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;

     - la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;

     - l'assegnazione di borse di studio ed i premi scolastici;

     - la stampa e la propaganda cooperativa;

     - ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

 

     Art. 8.

     Per ottenere le sovvenzioni previste dall'art. 5 della presente legge, i Presidenti degli organismi associativi regionali di cui ai punti b), c), d), e), e bis) dell'articolo 2 sono tenuti a presentare domanda entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta Regionale. [11]

     Per l'anno in corso la domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La domanda dovrà essere corredata dal programma di attività e dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dell'art. 5 indicato al primo comma.

 

     Art. 9. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il piano di concessione delle sovvenzioni, delibera la concessione del contributo e ne indica le modalità di erogazione.

 

     Art. 10. Le Organizzazioni beneficiarie delle sovvenzioni di cui all'articolo 5 dovranno presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura delle attività finanziate, una dettagliata relazione sul programma svolto, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.

 

     Art. 11. Il controllo sull'impiego delle somme a norma della presente legge spetta alla Giunta Regionale.

     In caso di accertata irregolarità dell'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate.

 

     Art. 12. I contributi e gli interventi finanziari di cui alla presente legge non sono cumulabili con i contributi e gli interventi previsti dalle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 60 recante "Interventi a favore della cooperazione agricola" e 10 gennaio 1975, n. 1 recante "Contributi per favorire la realizzazione del settore distributivo e lo sviluppo dell'associazionismo economico tra medi e piccoli operatori commerciali" né con altri contributi ed interventi previsti da altre leggi regionali sulla cooperazione.

     Qualora il programma di attività di cui all'articolo 8 della presente legge preveda anche iniziative finanziabili in base alla legislazione per settore in favore di cooperative di cui al comma precedente, esso deve riportare l'indicazione della fonte legislativa specifica e dell'importo di spesa previsto; la Giunta Regionale valuterà di volta in volta quale finanziamento sia più compatibile con l'iniziativa anche in relazione ai programmi globali di attività.

 

     Art. 13. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito per l'anno 1977 in lire 150 milioni di cui lire 120 milioni per le sovvenzioni previste all'articolo 5, lire 15 milioni per le iniziative di cui all'articolo 7 e lire 15 milioni per le spese di funzionamento della Consulta.

     A detto onere si provvede mediante prelievo della somma di lire 150 milioni dal Cap. 784 "Fondo globale per le spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione" dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, che si riduce di pari importo, e la iscrizione della somma di lire 150 milioni nel Capitolo 399, del medesimo stato di previsione, di nuova istituzione, con la denominazione "Interventi per lo sviluppo e la promozione della Cooperazione in Campania - Spesa per la Consulta regionale della cooperazione".

     Per gli anni finanziari successivi l'onere farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 37, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 30 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[4] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

[5] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

[6] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

[7] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

[8] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

[9] Comma già modificato dall'art. 27 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5 e così ulteriormente modificato dall’art. 30 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[10] Comma aggiunto dall’art. 30 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[11] Comma già modificato dall'art. 27 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5 e così ulteriormente modificato dall’art. 30 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.