§ 3.3.14 - L.R. 7 aprile 2004, n. 7.
Modifica della Legge Regionale del 3 dicembre 2003, n. 20, articolo 10, comma 5: “Semplificazione dell’azione amministrativa nei comuni della Regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 calamità naturali
Data:07/04/2004
Numero:7

§ 3.3.14 - L.R. 7 aprile 2004, n. 7.

Modifica della Legge Regionale del 3 dicembre 2003, n. 20, articolo 10, comma 5: “Semplificazione dell’azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981” [1].

(B.U. 13 aprile 2004, n. 17).

 

Art. 1.

     1. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è così sostituito:

     “5. Per i lavori ultimati prima dell’entrata in vigore della presente legge, il termine è di centottanta giorni e decorre dall’entrata in vigore della presente legge.

     6. Sono riaperti per sessanta giorni i termini di cui al comma 2”.

 

Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Titolo così corretto con Errata corrige pubblicata nel B.U. 26 aprile 2004, n. 20.