Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 calamità naturali |
Data: | 07/04/2004 |
Numero: | 7 |
§ 3.3.14 - L.R. 7 aprile 2004, n. 7.
Modifica della Legge Regionale del 3 dicembre 2003, n. 20, articolo 10, comma 5: “Semplificazione dell’azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981” [1].
(B.U. 13 aprile 2004, n. 17).
Art. 1.
1. Il comma 5 dell’articolo 10 della
“5. Per i lavori ultimati prima dell’entrata in vigore della presente legge, il termine è di centottanta giorni e decorre dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Sono riaperti per sessanta giorni i termini di cui al comma 2”.
Art. 2.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Titolo così corretto con Errata corrige pubblicata nel B.U. 26 aprile 2004, n. 20.