Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 calamità naturali |
Data: | 23/02/2000 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. I soggetti di cui all'articolo 1 della Legge regionale 3 aprile 1987 n. 23, che hanno subito danni a seguito delle mareggiate verificatesi nei giorni 28 e 29 dicembre 1999, possono accedere ai [...] |
Art. 2. I benefici sono altresì estesi ai soggetti individuati dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 72, così come regolato dall'articolo 3 della presente legge, nonché ai soggetti pubblici e privati che [...] |
Art. 3. 1. Le istanze di richieste di contributo vanno inviate ai Settori regionali di competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge per l'anno finanziario 2000, quantificato in lire venti miliardi, si provvede con lo stanziamento, di medesimo [...] |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 3.3.12 - L.R. 23 febbraio 2000, n. 6. [1]
Interventi in favore degli operatori turistici ed economici che hanno subito danni a seguito delle mareggiate verificatesi nei giorni 28 e 29 dicembre 1999.
(B.U. n. 13 del 6 marzo 2000).
I soggetti di cui all'articolo 1 della
I benefici sono altresì estesi ai soggetti individuati dalla
1. Le istanze di richieste di contributo vanno inviate ai Settori regionali di competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2. I soggetti beneficiari individuati dalla
3. Le procedure relative alle istanze, nonché quelle relative ai provvedimenti di concessione di contributi, restano fissate dalla
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge per l'anno finanziario 2000, quantificato in lire venti miliardi, si provvede con lo stanziamento, di medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 4542, di nuova istituzione, con la denominazione "Interventi a seguito delle mareggiate del 28 e 29 dicembre 1999", mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della
2. Ai beneficiari di cui all'articolo 2 della presente legge è riservata una quota massima del quindici per cento della dotazione finanziaria complessiva, di cui al precedente comma.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Legge abrogata dall’art. 3 della