§ 3.3.12 - L.R. 23 febbraio 2000, n. 6.
Interventi in favore degli operatori turistici ed economici che hanno subito danni a seguito delle mareggiate verificatesi nei giorni 28 e 29 dicembre 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 calamità naturali
Data:23/02/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.      I soggetti di cui all'articolo 1 della Legge regionale 3 aprile 1987 n. 23, che hanno subito danni a seguito delle mareggiate verificatesi nei giorni 28 e 29 dicembre 1999, possono accedere ai [...]
Art. 2.      I benefici sono altresì estesi ai soggetti individuati dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 72, così come regolato dall'articolo 3 della presente legge, nonché ai soggetti pubblici e privati che [...]
Art. 3.      1. Le istanze di richieste di contributo vanno inviate ai Settori regionali di competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge per l'anno finanziario 2000, quantificato in lire venti miliardi, si provvede con lo stanziamento, di medesimo [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.3.12 - L.R. 23 febbraio 2000, n. 6. [1]

Interventi in favore degli operatori turistici ed economici che hanno subito danni a seguito delle mareggiate verificatesi nei giorni 28 e 29 dicembre 1999.

(B.U. n. 13 del 6 marzo 2000).

 

Art. 1.

     I soggetti di cui all'articolo 1 della Legge regionale 3 aprile 1987 n. 23, che hanno subito danni a seguito delle mareggiate verificatesi nei giorni 28 e 29 dicembre 1999, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 3 e 4, e dell'articolo 3 della medesima legge per opere murarie, attrezzature mobili e arredi.

 

     Art. 2.

     I benefici sono altresì estesi ai soggetti individuati dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 72, così come regolato dall'articolo 3 della presente legge, nonché ai soggetti pubblici e privati che hanno subito danni agli approdi turistici.

 

     Art. 3.

     1. Le istanze di richieste di contributo vanno inviate ai Settori regionali di competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     2. I soggetti beneficiari individuati dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 72, di cui all'articolo 2 della presente legge, hanno l'obbligo di dichiarare, nell'istanza prevista dal precedente comma, che non intendono accedere ai benefici del "Fondo di solidarietà nazionale della pesca", di cui alla citata Legge n. 72/1992.

     3. Le procedure relative alle istanze, nonché quelle relative ai provvedimenti di concessione di contributi, restano fissate dalla Legge regionale 3 aprile 1987, n. 23.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge per l'anno finanziario 2000, quantificato in lire venti miliardi, si provvede con lo stanziamento, di medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 4542, di nuova istituzione, con la denominazione "Interventi a seguito delle mareggiate del 28 e 29 dicembre 1999", mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, pari a lire dieci miliardi per ognuno dei capitoli 1030 e 1040 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1999, che si riducono di pari importo.

     2. Ai beneficiari di cui all'articolo 2 della presente legge è riservata una quota massima del quindici per cento della dotazione finanziaria complessiva, di cui al precedente comma.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.