§ 3.2.23 - L.R. 11 febbraio 2003, n. 3.
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 24.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:11/02/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Competenze della Regione.
Art. 3.  Gestione del Tributo.
Art. 4.  Riscossione dell’imposta.
Art. 5.  Accertamento dell’imposta.
Art. 6.  Sistema Informativo.
Art. 7.  Formazione del Personale.
Art. 8.  Anagrafe Tributaria Regionale.
Art. 9.  Norma Finanziaria.
Art. 10.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.2.23 - L.R. 11 febbraio 2003, n. 3.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 24.

(B.U. n. 8 del 17 febbraio 2003).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l’esercizio delle competenze regionali relative all’Imposta regionale sulle attività produttive – I.R.A.P.-, nonché le connesse procedure applicative.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) miglioramento del rapporto con il contribuente;

     b) economicità, efficienza ed efficacia nell’attività di gestione dell’imposta;

     c) semplificazione nei rapporti tra contribuenti e amministrazione regionale;

     d) armonizzazione delle procedure applicative dell’imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti Locali.

 

     Art. 2. Competenze della Regione.

     1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2001 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell’I.R.A.P., la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote d’imposta.

     2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, la Regione è titolare dell’archivio dei dati e delle informazioni relativi all’imposta, organizzati in proprie banche dati rese accessibili all’Amministrazione finanziaria centrale ed alle altre regioni, secondo procedure e modalità definite in un protocollo di intesa, ai sensi del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, articolo 6, comma 2.

 

     Art. 3. Gestione del Tributo.

     1. La gestione delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2, per l’espletamento, in tutto o in parte, dell’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché delle attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi, avviene, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa, ad una delle seguenti modalità:

     a) servizi e procedure esistenti nell’ambito della struttura organizzativa regionale;

     b) stipula di convenzioni con le agenzie previste dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, articoli 26 e 57, commi 1 e 2;

     c) affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.

     2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, lett. b).

 

     Art. 4. Riscossione dell’imposta.

     1. L’imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

     2. L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano euro 25,82; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Se l’importo dovuto o rimborsabile supera euro 25,82 lo stesso importo è dovuto o rimborsabile per l’intero.

     3. La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo.

 

     Art. 5. Accertamento dell’imposta.

     1. A decorrere dal termine di cui all’articolo 2, la Commissione di cui al Decreto legislativo n.446/1997, articolo 25, comma 2, istituita presso la Regione, predispone specifici programmi di accertamento in materia tributaria, tenuto conto degli obiettivi strategici definiti dall’Amministrazione finanziaria dello Stato e dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

     2. Per quanto riguarda l’accertamento dell’imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 33.

     3. Ai sensi del Decreto legislativo n.446/1997, articolo 24, comma 5, la Regione, ai fini dell’acquisizione e del reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’IRAP e per la repressione delle violazioni alle norme del Titolo I del Decreto legislativo n.446/1997, si avvale della cooperazione dei comandi della Guardia di finanza, i quali procedono anche di propria iniziativa secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

 

     Art. 6. Sistema Informativo.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l’impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione per la gestione dell’autonomia tributaria regionale e locale di cui al comma 153, dell’articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, Comuni e Province.

 

     Art. 7. Formazione del Personale.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di I.R.A.P. e di autonomia tributaria, anche mediante l’organizzazione di corsi finalizzati.

 

     Art. 8. Anagrafe Tributaria Regionale.

     1. L’Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate al Settore Finanze e Tributi della Giunta regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che assumono comunque rilevanza ai fini tributari.

     2. In particolare l’Anagrafe tributaria regionale è costituita dal Sistema di identificazione soggetti e dal Sistema tributi regionali, così definiti:

     a) il Sistema identificazione soggetti riguarda le persone fisiche, le società gli enti ed altri. L’archivio delle persone fisiche è aggiornato sulla base dei dati dei Comuni e del Ministero delle Finanze, garantendo l’unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso. L’archivio società, enti ed altri soggetti utilizza dati del Ministero delle Finanze e del Registro delle Imprese;

     b) il Sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli Enti Locali.

     3. I dati in possesso di amministrazioni diverse dal Ministero delle Finanze sono forniti obbligatoriamente a titolo gratuito, così come disposto dalla legge 24 novembre 2000, n.340, articolo 25, comma 2.

     4. I dati e le notizie raccolti sono tenuti dalla competente struttura tributaria della Regione nel rispetto dei principi fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n.675.

     5. I dati e le notizie raccolti dall’Anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d’ufficio. Il Settore regionale Finanze e Tributi ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti normativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.

 

     Art. 9. Norma Finanziaria.

     1. Alle spese per la gestione dell’IRAP di cui all’articolo 3, lettere b) e c), alle spese per l’impianto e per la gestione del sistema informativo previsto dall’articolo 6, nonché alle spese per la definizione dell’anagrafe tributaria regionale di cui all’articolo 8 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse stanziate sulla Unità Previsionale di Base 6.23.57 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

     2. Alle spese per la formazione del personale di cui all’articolo 7, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse stanziate sulla Unità Previsionale di Base 6.23.107 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 10. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.