§ 3.2.16 - L.R. 5 luglio 1994, n. 28.
Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:05/07/1994
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di piccola e media impresa.
Art. 3.  Definizione di Sistema di Qualità.
Art. 4.  Imprese destinatarie delle agevolazioni.
Art. 5.  Aree di intervento.
Art. 6.  Strumenti di sostegno.
Art. 7.  Procedure attuative.
Art. 8.  Spese agevolabili - Percentuale dei contributi - Cumulabilità dei benefici.
Art. 9.  Comitato Tecnico di Valutazione.
Art. 10.  Concessione ed erogazione contributi - Rendiconto e controlli.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.2.16 - L.R. 5 luglio 1994, n. 28. [1]

Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.

(B.U. 18 luglio 1994, n. 36).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze, intende promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali e di servizi e delle aziende artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, con particolare riguardo alla realizzazione di Sistemi di Qualità atti a garantire la qualificazione dei prodotti fabbricati, dei processi sviluppati, dell'impresa nel suo complesso.

 

     Art. 2. Definizione di piccola e media impresa.

     1. In conformità del decreto del Ministro dell'Industria del 1 giugno 1993 concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa nonché della disciplina comunitaria in materia di aiuti dello Stato a favore delle piccole e medie imprese, ai fini della presente legge si considera piccola e media impresa quella avente i requisiti di cui all'allegato 1. I limiti dei capitoli investiti sono automaticamente adeguati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     2. Nella valutazione dei limiti dimensionali di cui al precedente comma 1 ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

 

     Art. 3. Definizione di Sistema di Qualità.

     1. Si definisce "Sistema di Qualità" l'insieme di attività, metodologie, procedure manuali, intese a consentire che un'impresa possa fornire una "Assicurazione Qualità" globale del suo operato, verificata attraverso il ricorso a tecniche e strumenti analitici, così come definito nelle tabelle della serie ISO 9000 adottata dalla Comunità Europea.

 

     Art. 4. Imprese destinatarie delle agevolazioni.

     1. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui all'articolo 8:

     a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati e dei servizi di organizzazione aziendale, produttiva e di mercato;

     b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

 

     Art. 5. Aree di intervento.

     1. L'intervento promozionale e di sostegno della Regione è finalizzato in particolare a:

     a) agevolare l'attuazione di progetti di "Qualità Totale" nelle piccole imprese e nelle imprese artigiane. Tali progetti dovranno prevedere interventi coordinati ed integrati nei settori dell'informazione, dell'organizzazione aziendale, della funzione commerciale, della progettazione del prodotto o servizio, della scelta delle tecnologie, degli approvvigionamenti, della definizione dei processi produttivi, della gestione controllo della produzione, della gestione amministrativa;

     b) agevolare lo sviluppo, all'interno ed all'esterno delle imprese, di risorse e strutture tecniche atte a rendere possibile l'attuazione di progetti di Qualità Totale e, in particolare, favorire la formazione di nuove figure professionali nel settore della Qualità Globale, la costituzione e/o il potenziamento di sistemi di informazione e di documentazione di laboratori di prova, di organismi di assistenza, consulenza e/o di certificazione;

     c) agevolare la progettazione e la sperimentazione di Sistemi di Qualità, di piani e manuali di Assicurazione Qualità, nonché di strumenti analitici di assicurazione e controllo, atti ad essere proficuamente impiegati da un insieme di imprese che svolgano attività simili, sotto il profilo della qualità dei sistemi e della gestione;

     d) agevolare la realizzazione, nella singola impresa, di un Sistema di Qualità atto a garantire un'Assicurazione Qualità.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 dovranno essere elaborate ed attuate tenendo conto delle indicazioni delle normative statali e comunitarie in materia di qualità e, in particolare, in conformità di quanto previsto dalle norme della serie ISO 9000 e UNIEN 29000.

 

     Art. 6. Strumenti di sostegno.

     1. L'attività di promozione e di sviluppo di cui all'articolo 5 si attua mediante:

     a) la promozione, da parte della Regione, di intese di collaborazione con il Sistema Qualità, con istituzioni universitarie, enti e centri di ricerca e con imprese con qualificata e documentata esperienza e competenza nel campo della produzione, della qualità globale, della certificazione, delle prove. Tali intese avranno lo scopo di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese e degli artigiani alle strutture tecniche ed ai servizi offerti dai suddetti organismi;

     b) la promozione di consorzi o di società consortili tra piccole e medie imprese e/o imprese artigiane, intesi a sviluppare attività nel settore della qualità globale a favore della piccola impresa e degli artigiani, ivi comprese quelle di tipo "misto", di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

     c) la concessione di contributi alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane, ai consorzi ed alle società consortili che realizzano progetti di Qualità Totale.

 

     Art. 7. Procedure attuative.

     1. Le procedure per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 sono stabilite nell'allegato regolamento attuativo, parte integrante della presente legge, che disciplina la concessione e l'erogazione dei contributi e la eventuale revoca degli stessi.

 

     Art. 8. Spese agevolabili - Percentuale dei contributi - Cumulabilità dei benefici.

     1. I contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 6 sono concessi solo nel caso in cui il progetto di Qualità Totale preveda l'attuazione di un insieme coordinato ed integrato di interventi, così come stabilito alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5.

     2. I contributi potranno coprire una percentuale delle spese sostenute per:

     a) analisi, progettazione e realizzazione di un Sistema di Qualità, comprensivo della definizione delle procedure aziendali, degli standard, delle competenze, delle strutture organizzative, della formazione delle figure professionali chiamate in causa dal progetto Qualità Totale;

     b) progettazione e realizzazione dei piani e dei manuali di assicurazione qualità;

     c) scelta ed acquisizione degli strumenti analitici di controllo;

     d) avvio e sperimentazione del progetto Qualità Totale per un periodo massimo di 24 mesi, comprese le spese sostenute per la certificazione e l'accreditamento da parte di enti, istituzioni, organismi operanti in conformità alle normative nazionali e comunitarie.

     3. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi devono presentare alla Giunta Regionale - Assessorato Industria e Artigianato - i propri progetti secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7.

     4. La Giunta Regionale delibera trimestralmente la concessione dei contributi.

     5. Alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigianali operanti nei settori dell'industria e dei servizi vengono concessi contributi per un importo massimo di 100 milioni di lire che possono coprire fino al 30% della spesa sostenuta per svolgere, nell'ambito di un progetto di Qualità Totale, le attività di cui al comma 2.

     6. Possono beneficiare dei contributi i consorzi e le società consortili, anche di tipo misto pubblico-privato, tra piccole e medie imprese e/o artigiani operanti nei settori dell'industria e dei servizi che realizzino progetti di Qualità Totale a favore delle imprese consorziate, nonché i consorzi tra imprese artigiane iscritti allo speciale Albo istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     7. Ai consorzi di cui al comma 6 vengono concessi contributi per un importo massimo di 500 milioni che possono coprire fino al 50% la spesa sostenuta per svolgere, nell'ambito di un progetto comune di Qualità Totale di interesse per le imprese consorziate, le attività di cui al precedente comma 2.

     8. Ai sensi dell'articolo 27, comma 13, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 concernente gli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, i contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti da altre leggi nazionali, regionali e della Comunità Europea purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi. Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse solo per spese fatturate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Comitato Tecnico di Valutazione.

     1. Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti pervenuti ai sensi dell'art. 8, è costituito presso l'Assessorato all'Industria e Artigianato della Giunta Regionale un apposito Comitato Tecnico.

     2. Il Comitato Tecnico in questione è formato da sette membri:

     a) il responsabile dell'area generale di coordinamento: Sviluppo attività settore secondario;

     b) due dirigenti regionali, rispettivamente del Settore Industria e del Settore Artigianato;

     c) due rappresentanti designati, rispettivamente dalla federazione regionale degli imprenditori e dalle associazioni artigiane;

     d) un docente universitario operante nel campo dell'ingegneria della produzione ed un docente universitario operante nel campo

dell'organizzazione aziendale, designati dalla Giunta regionale con le modalità stabilite dalla legge regionale 1 marzo 1993, n. 11.

     3. Il comitato è presieduto dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 2, e rimane in carica per un triennio.

 

     Art. 10. Concessione ed erogazione contributi - Rendiconto e controlli.

     1. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), devono presentare alla Giunta Regionale, Assessorato Industria e Artigianato, i propri progetti secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento attuativo entro il 30 settembre di ogni anno.

     2. La Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria operata dal Comitato Tecnico di Valutazione, delibera la concessione dei contributi, delegando l'Assessore al ramo all'erogazione semestrale degli stessi.

     3. Lo stato di realizzazione del progetto è comunque oggetto di verifica periodica da parte dei competenti settori dell'Assessorato Industria e Artigianato.

     4. Le imprese cui è stato concesso il contributo di cui al precedente articolo 5 presentano annualmente, tramite la Giunta Regionale, al Comitato Tecnico di cui all'articolo 9, una relazione tecnica asseverata sullo svolgimento del progetto ammesso al contributo.

     5. Lo stato di realizzazione del progetto è comunque oggetto di verifica periodica da parte del competente settore dell'Assessorato all'Industria.

     6. Nel caso di accertata inadempienza dell'impresa in relazione agli impegni contenuti nei progetti di cui ai precedenti articoli, la Giunta Regionale, su proposta del Comitato Tecnico, delibera la revoca del contributo concesso nonché la restituzione delle quote eventualmente già erogate, anche sulla base dello stato di attuazione degli interventi, previsti dalla presente legge, predisposto entro il 30 giugno di ogni anno dalla Giunta Regionale. Il Consiglio Regionale convoca annualmente, a partire dal 1994, una conferenza regionale sullo sviluppo dei Sistemi di Qualità nelle imprese minori, sollecitando la partecipazione delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli operatori pubblici e privati che nell'ambito della Regione svolgono la propria attività in questo campo. Sulla base delle risultanze di questi incontri di verifica saranno eventualmente aggiornati i criteri e le priorità contenute nella deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 7.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Per l'anno finanziario 1994 è autorizzata la spesa di Lire 3 miliardi.

     2. Al predetto onere si farà fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 4172, dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 1994, di nuova istituzione, con la denominazione:

     "Interventi regionali per lo sviluppo del sistema di qualità nelle imprese minori", mediante prelievo della somma di Lire 1.900.000.000, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal Cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo e per Lire 1.100.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal Capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa del corrente anno finanziario, che si riduce di pari importo.

     3. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con le leggi di bilancio.

 

     Art. 12. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma, dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

ALLEGATO 1

 

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA INDUSTRIALE

 

     1. E' definita piccola e media impresa l'impresa che:

     a) ha un massimo di 250 dipendenti;

     b) ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ecu e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

     2. E' definita piccola impresa l'impresa che:

     a) ha un massimo di 50 dipendenti;

     b) ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ecu, oppure il totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

 

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA COMMERCIALE E DI SERVIZI

 

     1. E' definita piccola e media impresa l'impresa che:

     a) ha un massimo di 95 dipendenti;

     b) ha un fatturato annuo non superiore a 7,5 milioni di ecu, oppure il totale dello stato patrimoniale non superiore a 3,75 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

     2. E' definita piccola impresa l'impresa che:

     a) ha un massimo di 20 dipendenti;

     b) ha un fatturato annuo non superiore a 1,9 milioni di ecu, oppure il totale dello stato patrimoniale non superiore a 0,75 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale a rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

Art. 1. Criteri di attuazione.

     1. Sono ammesse al contributo le spese indicate all'articolo 8, comma 2 della presente legge, afferenti a:

     a) fase preliminare di analisi volta ad individuare le specifiche problematiche della qualità nell'azienda. Le spese potranno riguardare sia apporti extra-aziendali e/o attività svolte direttamente all'interno dell'azienda volte a definire le politiche e gli obiettivi per la qualità, i principi del Sistema Qualità e i conseguenti aspetti tecnici, organizzativi ed economici. In questa prima fase potranno essere pertanto comprese le spese sostenute per le attività di chech-up aziendale finalizzate a rilevare la situazione dell'impresa in merito sia alle attività di progettazione, produzione, approvvigionamento, logistica ed eventuali processi speciali, sia alle esigenze organizzative, di attrezzature e strumenti, sia di qualificazione e di formazione professionale ritenute determinanti per la predisposizione e l'implementazione del Sistema Qualità;

     b) attività e servizi per l'elaborazione e la stesura del manuale di assicurazione qualità, delle procedure di gestione del Sistema Qualità e delle relative procedure tecniche di verifica e di aggiornamento;

     c) attività interne ed esterne di formazione e addestramento, qualificazione e riqualificazione delle figure professionali richieste dal Sistema Qualità, in particolare per il personale addetto all'organizzazione dei processi produttivi. Le spese riconosciute di formazione non potranno superare il 20% del totale delle spese riconosciute nel programma qualità;

     d) assistenza ed interventi per l'avvio, la messa a punto e la definitiva realizzazione del Sistema Qualità;

     e) informatizzazione del Sistema Qualità (escluse le spese riguardanti l'acquisto di hardware);

     f) certificazione del Sistema Qualità da parte degli organismi accreditati ai sensi di legge. Le spese riconosciute per la certificazione del Sistema Qualità non potranno superare il 10% del totale delle spese riconosciute nel programma qualità.

     2. I costi sostenuti dall'impresa all'atto della domanda della quale farà fede la data di protocollo della Regione Campania - Assessorato all'Industria e Artigianato - non potranno superare il 50% della spesa totale preventivata, né essere antecedenti ai dodici mesi dalla presentazione della domanda o comunque precedenti alla entrata in vigore della legge.

 

Art. 2. Modalità di presentazione delle domande.

     1. Le domande di contributo dovranno essere inviate alla Regione Campania - Assessorato all'Industria e Artigianato -. In ogni caso l'impresa dovrà fornire le necessarie informazioni in merito alla propria ragione sociale e forma giuridica, alla sede legale e produttiva, al numero di addetti e al capitale netto investito, all'eventuale appartenenza ad un gruppo finanziario-imprenditoriale, all'attività produttiva, all'organizzazione delle diverse funzioni aziendali, al programma operativo di attuazione del sistema con l'indicazione dei singoli interventi e dei relativi costi e tempi di esecuzione.

 

Art. 3. Procedure per l'istruttoria e piano riparto per la concessione dei contributi.

     1. I competenti Settori dell'Assessorato all'Industria e Artigianato, dopo aver verificato la completezza e la regolarità delle domande presentate esaminano i relativi progetti proponendoli per la successiva istruttoria al Comitato Tecnico.

     2. In base al parere ed alle osservazioni del Comitato, l'Assessorato all'Industria ed Artigianato predispone per l'approvazione della Giunta Regionale piani trimestrali per la concessione dei contributi. Nei piani saranno identificati i soggetti beneficiari dei contributi unitamente alle loro caratteristiche aziendali, la tipologia degli specifici sistemi qualità adottati, i tempi di realizzazione, l'entità delle spese ammesse a contributo regionale, nonché l'importo dei contributi.

 

Art. 4. Erogazione ed eventuale revoca dei contributi.

     1. L'erogazione dei contributi concessi avverrà in unica soluzione al termine dei lavori ed a consuntivo di spesa.

     2. L'azienda dovrà presentare alla Giunta Regionale - Assessorato all'Industria e Artigianato -, entro tre mesi dalla data di ultimazione dell'intervento, una relazione tecnica asseverata che illustri le modalità di svolgimento del progetto, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti. In allegato a detta relazione, l'azienda dovrà presentare analitica documentazione a sostegno delle spese sostenute e precisamente fatture fiscalmente regolari e debitamente quietanzate oppure dichiarazione firmata dal legale rappresentate dell'azienda emittente circa l'avvenuto saldo delle fatture. Per le spese sostenute in proprio, cioè organizzate con specifica commessa interna, l'azienda dovrà allegare copia autenticata dell'avvenuta registrazione e contabilizzazione nel libro cespiti delle spese da ammortizzare, ovvero, esibire idonea documentazione interna per i costi non contabilizzati in ammortamento.

     3. La Giunta Regionale si riserva comunque la facoltà di effettuare tramite gli uffici competenti visite di controllo presso l'azienda per verificare la conformità degli interventi attuati dal progetto a suo tempo presentato.

     4. Il contributo regionale concesso sarà revocato con deliberazione della Giunta Regionale qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte l'intervento ammesso a contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione sia non conforme al progetto presentato o non rispetti i vincoli previsti dalla normativa.

     5. Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali revoche o rinunce ai contributi concessi oppure dalle minori erogazioni conseguenti alle minori spese sostenute o documentate, saranno riutilizzate nei successivi piani trimestrali.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.